La proroga dello Stato di Emergenza martedì in Parlamento?

di Alessandro D'Amato

Pubblicato il 2020-07-23

Potrebbe essere martedì il giorno del passaggio alle Camere del premier Giuseppe Conte sulla proroga al 31 dello stato di emergenza. Poi la proroga sarà formalizzata al prossimo Cdm

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Ieri sera il Consiglio dei Ministri non ha deliberato sulla proroga dello stato di emergenza che formalmente si conclude il 31 luglio 2020. Dopo aver praticamente ufficializzato la necessità di una proroga parlando con i giornalisti a Venezia, Giuseppe Conte aveva prima fatto sapere che la data per la scadenza sarebbe stata anticipata al 31 ottobre invece che al 31 dicembre, nei giorni scorsi era trapelata la volontà di non prorogarlo da fonti della maggioranza dopo le polemiche dell’opposizione.

La proroga dello Stato di Emergenza martedì in Parlamento?

E mentre giravano bufale che parlavano di proroghe fino alla primavera del 2021, ora a quanto pare il governo ci ha di nuovo ripensato: la proroga dello stato di emergenza, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, non è stata formalizzata nel Consiglio dei ministri appena concluso. Sul 31 ottobre come data alla quale prorogare l’emergenza per la crisi Covid c’è un sostanziale accordo. Resta da capire quale sarà lo strumento con cui dovranno essere prorogati i Dpcm emanati durante lo stato di emergenza al 31 luglio ed è probabile che, prima della delibera, il premier Giuseppe Conte intenda fare un passaggio in Parlamento, come peraltro aveva anticipato lo scorso 10 luglio.

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La proroga dello stato di emergenza (La Stampa, 18 luglio 2020)

Ma soprattutto, scrive l’agenzia di stampa ANSA, potrebbe essere martedì, a quanto apprende da fonti di maggioranza, il giorno del passaggio alle Camere del premier Giuseppe Conte sulla proroga al 31 ottobre dello stato di emergenza. Poi la proroga sarà formalizzata al prossimo Cdm. Come abbiamo spiegato, la proroga consentirà al premier di emanare nuovi DPCM, i decreti del presidente del Consiglio dei ministri che non devono essere approvati dal Parlamento e quindi sono di rapida applicazione.

Cos’è lo stato di emergenza?

Cos’è lo stato di emergenza? Lo stato di emergenza viene proclamato dal Consiglio dei ministri in base alla legge legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) come da ultimo modificata dal D.L. n. 59/2012 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), che all’articolo 5 reca norme concernenti lo stato di emergenza e il potere di ordinanza ad esso connesso.

L’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 59 ha modificato l’articolo 5 in più parti prevedendo alcune rilevanti novità in relazione alla dichiarazione e alla durata dello stato di emergenza, demandando la deliberazione dello stato di emergenza al Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegati, da un Ministro con portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare l’art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992 , così come novellato dal D.L. 59, prevede che la delibera con cui viene dichiarato lo stato di emergenza:

può essere emanata non solo al verificarsi degli eventi calamitosi, ma anche nella loro imminenza;
dispone in ordine all’esercizio del potere di ordinanza, conferendo al Consiglio dei Ministri una competenza attributiva di tale potere; la norma non effettua una previa individuazione del novero dei potenziali destinatari, fatta salva l’indicazione contenuta nel successivo comma 2, che conferisce potere di ordinanza al Capo del Dipartimento per la protezione civile salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza; l’ordinanza deve essere oggetto di intesa con le regioni territorialmente interessate;
deve indicare l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria per il coordinamento degli interventi successivi alla scadenza dello stato di emergenza.
Il D.L. 59/2012 ha introdotto anche un nuovo comma 1-bis dell’articolo 5, apportando un’ulteriore novità al sistema di protezione civile attraverso l’introduzione di una durata massima dello stato di emergenza, pari a novanta giorni, prorogabile o rinnovabile di regola una sola volta – previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri – di ulteriori sessanta giorni.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 , come modificato dal D.L. 59/2012, reca una significativa innovazione alla disciplina previgente attraverso l’attribuzione del potere di ordinanza al Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che non sia diversamente stabilito con la delibera dello stato di emergenza (in tal caso viene comunque ribadito che il Capo del Dipartimento della protezione civile è il soggetto deputato a curarne in ogni caso l’attuazione). Il potere di ordinanza, in deroga alla normativa vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, deve comunque essere esercitato nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza.

Il governo ha deliberato il 31 gennaio, dopo un’analoga decisione dell’OMS annunciata il 30 gennaio, lo stato di emergenza sanitaria. Il 30 gennaio il Ministro della Salute Speranza ha svolto un’informativa urgente sul coronavirus prima alla Camera e poi al Senato (qui il resoconto stenografico) per spiegare quali misure aveva preso il nostro Paese e fare il punto della situazione a livello internazionale. Al momento in cui Speranza parlava in Aula l’OMS non aveva ancora dichiarato lo stato di emergenza sanitaria.

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