Il video di Giuseppe Conte che parla della proroga dello Stato di Emergenza

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-07-10

In questo video tratto dalla sua pagina facebook in cui parla a Venezia a margine del primo test di sollevamento del Mose, Giuseppe Conte conferma che il governo prorogherà lo stato di emergenza inaugurato all’inizio dell’emergenza Coronavirus e in scadenza il 31 luglio

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In questo video tratto dalla sua pagina facebook in cui parla a Venezia a margine del primo test di sollevamento del Mose, Giuseppe Conte conferma che il governo prorogherà lo stato di emergenza inaugurato all’inizio dell’emergenza Coronavirus e in scadenza il 31 luglio. “E’ una decisione collegiale che prenderemo in Cdm e non voglio anticipare una valutazione, ma faccio una riflessione anticipatoria. Lo stato di emergenza non significa che non teniamo sotto controllo il virus, quindi una eventuale proroga significa che siamo nelle condizioni di continuare ad adottare misure necessarie, anche minimali. Quindi non vi dovrete sorprendere se decisione sara’ di prorogare lo stato di emergenza“, dice.

giuseppe conte stato di emergenza 1

“Lo stato di emergenza serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente, non deve sorprendersi nessuno, prorogheremo… si andrà verso la proroga dello stato di emergenza”, ha poi confermato. La data più probabile per la proroga, come ha scritto stamattina il Messaggero, è il 31 dicembre. Cos’è lo stato di emergenza? Lo stato di emergenza viene proclamato dal Consiglio dei ministri in base alla legge legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) come da ultimo modificata dal D.L. n. 59/2012 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), che all’articolo 5 reca norme concernenti lo stato di emergenza e il potere di ordinanza ad esso connesso.

L’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 59 ha modificato l’articolo 5 in più parti prevedendo alcune rilevanti novità in relazione alla dichiarazione e alla durata dello stato di emergenza, demandando la deliberazione dello stato di emergenza al Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegati, da un Ministro con portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare l’art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992 , così come novellato dal D.L. 59, prevede che la delibera con cui viene dichiarato lo stato di emergenza:

può essere emanata non solo al verificarsi degli eventi calamitosi, ma anche nella loro imminenza;
dispone in ordine all’esercizio del potere di ordinanza, conferendo al Consiglio dei Ministri una competenza attributiva di tale potere; la norma non effettua una previa individuazione del novero dei potenziali destinatari, fatta salva l’indicazione contenuta nel successivo comma 2, che conferisce potere di ordinanza al Capo del Dipartimento per la protezione civile salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza; l’ordinanza deve essere oggetto di intesa con le regioni territorialmente interessate;
deve indicare l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria per il coordinamento degli interventi successivi alla scadenza dello stato di emergenza.
Il D.L. 59/2012 ha introdotto anche un nuovo comma 1-bis dell’articolo 5, apportando un’ulteriore novità al sistema di protezione civile attraverso l’introduzione di una durata massima dello stato di emergenza, pari a novanta giorni, prorogabile o rinnovabile di regola una sola volta – previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri – di ulteriori sessanta giorni.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 , come modificato dal D.L. 59/2012, reca una significativa innovazione alla disciplina previgente attraverso l’attribuzione del potere di ordinanza al Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che non sia diversamente stabilito con la delibera dello stato di emergenza (in tal caso viene comunque ribadito che il Capo del Dipartimento della protezione civile è il soggetto deputato a curarne in ogni caso l’attuazione). Il potere di ordinanza, in deroga alla normativa vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, deve comunque essere esercitato nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza.

Il governo ha deliberato il 31 gennaio, dopo un’analoga decisione dell’OMS annunciata il 30 gennaio, lo stato di emergenza sanitaria. Il 30 gennaio il Ministro della Salute Speranza ha svolto un’informativa urgente sul coronavirus prima alla Camera e poi al Senato (qui il resoconto stenografico) per spiegare quali misure aveva preso il nostro Paese e fare il punto della situazione a livello internazionale. Al momento in cui Speranza parlava in Aula l’OMS non aveva ancora dichiarato lo stato di emergenza sanitaria.

Leggi anche: Stato di emergenza COVID fino al 31 dicembre: la proroga del governo

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