Perché Franco Birolo è stato assolto

di Giovanni Drogo

Pubblicato il 2017-03-14

Ribaltata la sentenza di primo grado che aveva condannato il tabaccaio padovano a due anni e otto mesi di carcere e al pagamento di 325 mila euro di risarcimento. Il giudice ha riconosciuto che non c’è stato alcun eccesso di legittima difesa e che la reazione di Birolo è stata proporzionata alla minaccia percepita

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La Corte d’Appello di Venezia ha assolto Franco Birolo, il tabaccaio di Civè di Correzzola (Padova) accusato di eccesso colposo di legittima difesa e condannato in primo grado a due anni e otto mesi di carcere (e al pagamento di un risarcimento complessivo di 325 mila euro per la famiglia della vittima) per aver ucciso Igor Ursu, un ladro di origine moldava che si era introdotto all’interno della sua tabaccheria alle del 24 aprile del 2012. La condanna in primo grado di Birolo era stata accolta con la solita salva di insulti e minacce da parte dei fanatici delle armi e della legittima difesa auto nominatisi difensori d’ufficio del tabaccaio nei confronti della giudice Beatrice Bergamasco che per precauzione era stata sottoposta ad una forma rafforzata di vigilanza.
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Perché Franco Birolo era stato condannato in primo grado

Già in occasione del primo processo, arrivato a sentenza il 28 gennaio 2016, il PM Benedetto Roberti aveva chiesto l’assoluzione per legittima difesa ma il GUP riteneva che il fatto che il ladro fosse stato colpito mentre era quasi di spalle mentre era in fuga verso la porta dimostrasse che aveva già desistito dal tentativo di furto e aggressione e che quindi si configurasse l’ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa. Anche in questo secondo caso la Procura, rappresentata in Appello dal sostituto procuratore Paolo Luca, aveva chiesto l’assoluzione spiegando però che «Questo non significa che debba essere sconfessata la decisione della dottoressa
Bergamasco, in quanto non ci troviamo di fronte ad elementi certi, bensì a materiale probatorio che autorizza ipotesi diverse. Ma secondo questo ufficio, e la mia posizione riflette anche il pensiero del procuratore generale Antonino Condorelli, non si configura l’eccesso colposo di legittima difesa». E così Franco Birolo alle 19 di ieri è stato assolto “perché il fatto non costituisce reato”. Sono state quindi riconosciute le ragioni della difesa che, invocando la legge sulla legittima difesa che non è la legge che consente di sparare a chiunque ma quella che stabilisce la scriminante, ovvero una di quelle circostanze in base alle quali chi commette un omicidio non è punibile qualora sia stato “costretto dalla necessità di difendersi”. Secondo l’articolo 52 del codice penale infatti:

La legittima difesa. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma [ndr: violazione di domicilio], sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Questo significa che ci deve essere sempre proporzione tra la minaccia e l’azione di difesa. La legge, al contrario di quanto sostengono molti che vorrebbero che fosse più permissiva e “tutelasse maggiormente” le vittime dei furti non prevede assolutamente che si debba “chiedere” al ladro quali siano le proprie intenzioni o verificare, accendendo la luce e facendo domande se l’intruso sia armato o meno. Può accadere infatti che chi si difende commetta l’errore di sentirsi minacciato quando in realtà non è in pericolo, questa eventualità è prevista ed è la cosiddetta legittima difesa putativa che nasce appunto dalla convinzione di trovarsi in pericolo. Non è possibile invece, con l’attuale regolamento giuridico sparare ad un ladro disarmato in casa propria solo perché è un ladro, il furto è un reato contro la proprietà e non contro la persona (diverso è il caso della rapina). Del resto Birolo non si è mai sentito un giustiziere ma un semplice cittadino che ha agito per difendere sé stesso e la propria famiglia, lo confermano le parole pronunciate ieri dopo la lettura della sentenza di assoluzione: «La sentenza di assoluzione mi solleva ma non è finita, non si può dimenticare. È venuta a mancare una persona anche per una cosa non voluta, un incidente sul lavoro… Certo al posto del defunto potevo esserci io. Se avessi voluto uccidere, ne avrei stesi tre o quattro. Invece ho solo cercato di salvare la pelle della mia famiglia e la mia». In attesa che venga depositata la sentenza si può però dire che nei confronti di Birolo il giudice ha riconosciuto che non c’è stato eccesso di legittima difesa perché Ursu avrebbe aggredito Birolo scagliandogli contro il registratore di cassa e quindi la reazione del tabaccaio sarebbe stata proporzionata all’offesa. Il Gazzettino riferisce che il sostituto procuratore Luca ha anche ricordato che in questo caso «Non ci troviamo in presenza di un giustiziere  ma di una persona che comunque pagherà le conseguenze morali di aver ucciso un’altra persona. E questa sarà una traccia che resterà nella sua coscienza».
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Ma quindi la legge sulla legittima difesa funziona?

La vicenda di Birolo, così come quelle del pensionato di Vaprio D’Adda o di Rodolfo Corazzo, il gioielliere che nel novembre 2015 uccise un rapinatore albanese e nei cui confronti la procura di Milano ha chiesto l’archiviazione proprio per legittima difesa, dimostra se non altro che non c’è alcuna necessità di cambiare la legge sulla legittima difesa. Diversi partiti infatti, dall’Italia dei Valori alla Lega Nord in occasione di tutti questi casi di cronaca hanno alzato la voce – e il tiro – per chiedere profonde modifiche al Codice Penale in materia di legittima difesa sostenendo che così com’è la legge tutela ladri e malviventi e rovina la vita degli onesti cittadini italiani costretti a subire un processo per omicidio e a pagare ingenti risarcimenti danni. Laddove però la procura ha accertato che non sussisteva alcun eccesso di legittima difesa gli imputati però sono stati assolti, proprio in base alla legge che è in vigore ora. L’ultimo caso sul quale si sono concentrate le attenzioni degli attori politici maggiormente interessati dalla questione è quello dell’omicidio di un ladro che si era introdotto all’interno dell’Osteria dei amis a Casaletto Lodigiano. Prima ancora che gli inquirenti potessero terminare le indagini Matteo Salvini tuonava già contro la legge attuale e spiegava la necessità di difendersi con le armi dai ladri e dai criminali perché la legge da sola non basta. Il caso di Birolo, quello di Francesco Sicignano e quello di Rodolfo Corazzo dimostrano invece che la legge c’è e funziona, basta applicarla. Chi si lamenta che “gli italiani oltre al danno del furto debbano subire quello del processo” dimenticano che il processo serve ad accertare la verità giuridica, dove se non attraverso indagini ed eventualmente un procedimento processuale lo si potrebbe fare?
 
 

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