«Vi spiego perché più che Mattarella è la Consulta che ci salverà»

di Maurizio Stefanini

Pubblicato il 2018-11-10

“Il presidente della repubblica in Italia ha i poteri in assoluto più forti di tutti i capi di Stato di regimi parlamentari in Europa. Di fronte a una maggioranza compatta che volesse farci uscire dall’Europa o violare regole costituzionali potrebbe opporre una certa resistenza, ma non oltre certi limiti. Il vero baluardo insormontabile sarebbe piuttosto la Corte Costituzionale”. Il parere di Stefano Ceccanti a Nextquotidiano

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“Il presidente della repubblica in Italia ha i poteri in assoluto più forti di tutti i capi di Stato di regimi parlamentari in Europa. Di fronte a una maggioranza compatta che volesse farci uscire dall’Europa o violare regole costituzionali potrebbe opporre una certa resistenza, ma non oltre certi limiti. Il vero baluardo insormontabile sarebbe piuttosto la Corte Costituzionale”. Sul dibattito aperto dalla polemica sul pareggio di bilancio e dagli avvertimenti di Mattarella, è questo in sintesi il parere di Stefano Ceccanti: ex-presidente della Fuci, ex-senatore del Pd, costituzionalista di riferimento della proposta di riforma di Renzi, docente alla Sapienza e ora di nuovo deputato del Pd, oltre che attivissimo blogger.

Facciamo allora l’esempio. La maggioranza parlamentare viola il vincolo costituzionale di bilancio, oppure fa una riforma che viola diritti sanciti dalla Costituzione. Ed esempio, il tema della possibile revoca della cittadinanza contenuto nel Decreto Salvini su sicurezza e immigrazione. Il presidente della repubblica può rifiutare la firma, ma che può fare se il Parlamento la vota di nuovo. Sciogliere le Camere? E se dalle elezioni la maggioranza viene confermata?
In generale in Italia i poteri del Presidente sono più poteri di sollecitazione ad altri poteri che decisioni proprie. Quindi la loro efficacia dipende non solo da come li usa il Presidente, ma anche dal contesto politico a cui si riferiscono. Il Presidente può anche moltiplicare interventi, ma l’esito finale non è detto che possa controllarlo. Prima che una legge venga fatta, può esercitare una moral suasion. Dopo, può perfino rinviarla alle Camere con il rifiuto della firma, che è un suo potere tipico. Ma se il Parlamento ha la forza di rivotarla nello stesso testo lui è costretto a firmarla: a meno che ciò non configuri attentato alla Costituzione. Però molto dipende dal sistema dei partiti. Più il sistema dei partiti è debole o incerto, più c’è una possibilità che il ruolo di un presidente sia efficace. Più le maggioranze sono coese, viceversa, più c’è difficoltà a esercitare un ruolo forte del presidente.

 

premier governo neutrale mattarella
Vignetta di El Giva

Facciamo allora il caso estremo: una legge che è attentato alla Costituzione.
Classico caso di scuola. Se una legge pur riapprovata dal Parlamento dopo un rinvio configura un attentato alla Costituzione, non dovrebbe firmarla. Però, attenzione: per attentato alla Costituzione non si intende una violazione puntuale della Costituzione. Si intende una sorta di colpo di Stato! Questo è il punto. Se il presidente ha dubbi di costituzionalità che ritiene fondati può negare la firma, ma se il Parlamento la riapprova ciò in qualche modo supera i suoi dubbi. Non può il Presidente reiterare le obiezioni, a meno che non si configuri una sorta di colpo di Stato.

Quale potrebbe essere questo colpo di Stato?
Se uno facesse ad esempio una legge elettorale con tagli dei collegi tali da favorire chiaramente una parte rispetto alle altre. Ma non ci si arriva mai. Anzi, non si arriva quasi mai nemmeno al rinvio costituzionale di leggi, perché è evidente che il presidente cerca di fare un lavoro anche in qualche modo informale prima che la legge sia approvata, Cioè, spesso contano molto più i poteri informali di persuasione che non l’uso esplicito di poteri formali.

In 70 anni non c’è mai stato questo caso estremo, però in questo governo ci sono forze politiche in qualche modo portatrici di valori estremi. Potrebbe al limite il Presidente fare appello alle Forze Armate?
Lì c’è un problema col Consiglio Supremo di Difesa, ma anche lì le cose sono abbastanza fluide. La responsabilità propria nel senso operativo è compito del governo, che ha una maggioranza parlamentare. Però evidentemente c’è un potere di influenza del presidente che in caso di maggioranze parlamentari divise aumenta. Tra tutti i capi di Stato di regimi parlamentari in Europa quello italiano ha i poteri più forti, ma la possibilità che questi poteri siano esercitati pienamente e siano efficaci dipende da come sono posizionate le forze politiche e in particolare dalla compattezza delle forze di governo. Una diffusa metafora parla di poteri a fisarmonica. Se la maggioranza è frammentata il mantice può essere spiegato fino in fondo. Se la maggioranza è compatta il mantice resta chiuso, e si apre solo in parte.

In che consiste questa maggior forza del Presidente italiano?
Prima di tutto c’è il potere di nomina del presidente del Consiglio, perché il presidente della Repubblica nomina un governo che è tale nel momento in cui lo nomina. Poi il governo deve andare in Parlamento per ottenere la fiducia, ma già è il governo della repubblica. In altri regimi parlamentari invece in genere al capo dello Stato spetta solo la scelta di un candidato, che fino a quando non è stato votato dal Parlamento non è ancora governo. Non solo poi il Presidente italiano ha potere sulla nomina del presidente del Consiglio, ma può anche rifiutare la nomina di singoli ministri. Lo abbiamo visto nel caso del ministro Savona. Di fronte alla proposta di mettere in un posto chiave come l’Economia un ministro che aveva messo in discussione l’Unione Europea il presidente Mattarella si è opposto. Ciò in altri regimi parlamentari europei non sarebbe stato possibile. L’altro punto chiave è che il presidente può sciogliere le Camere: con la controfirma del Presidente del Consiglio, è vero, ma comunque è un potere forte. In genere nei sistemi parlamentari questa possibilità è spostata sull’esecutivo. Al di là di questi due poteri, che sono i più forti i assoluto, ve ne sono altri informali, non necessariamente tipizzati nell’articolo 87. Li riconosce in particolare la sentenza 1 2013 (https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=1) sul conflitto di attribuzione tra Napolitano e la Procura di Palermo a proposito delle intercettazione del Presidente che la stessa Procura aveva disposto. La Procura di Palermo pretendeva di limitare i poteri del presidente esclusivamente a quelli scritti nell’articolo 87, Napolitano ha ribattuto che accanto ai poteri espliciti ci sono una serie di poteri informali a essi logicamente collegati, e la Corte Costituzionale gli ha dato ragione. Però è evidente che se c’è una maggioranza parlamentare compatta non è tanto semplice per il presidente della repubblica cercare di opporsi a questa maggioranza. Se la maggioranza compatta gli impone di uscire dall’euro il Presidente può provare a opporsi, ma no siamop sicuri che riuscirebbe a prevalere.

E se il governo ristabilisce leggi razziali? Il presidente rifiuta di firmare. La maggioranza vota di nuovo.
Se non c’è un colpo di Stato ma solo violazioni puntuali della Costituzione il presidente è obbligato a firmare. Però la cosa va alla Corte Costituzionale.

E il Presidente può sollecitare l’intervento della Corte Costituzionale?
No: non può sollecitarlo. Ma prima o poi in capo a qualche mese ci si arriva, per la via cosiddetta incidentale data ai cittadini nel corso di un processo. Sotto questo punto di vista, il sistema di garanzie italiano è abbastanza efficace.

Ma il presidente non potrebbe proprio rifiutarsi di firmare leggi razziali? Possibile?
Non insista. È un caso di scuola che facciamo nei manuali, ma nella realtà non si dà. Se il Parlamento approva di nuovo, il presidente deve firmare, ma interviene la Corte Costituzionale.

E se sempre per ipotesi una maggioranza parlamentare rifiutasse anche di attenersi alle decisioni della Corte?
E come fa? Nel momento in cui la Corte Costituzionale decide che la norma è incostituzionale, la norma semplicemente non esiste più. Non c’è nessuno che possa applicarla. Quella legge scompare dall’ordinamento. Sotto questo punto di vista la tutela che dà la Corte è più forte di quella presidenziale.

E se la maggioranza parlamentare cerca di alterare la composizione della Corte Costituzionale a suo favore?
Impossibile. I membri durano in carica 9 anni, 5 membri sono scelti dalla Magistratura, 5 dal Presidente, 5 dal Parlamento a quorum rinforzato tale che non è allineata a propri alla maggioranza di governo. Modalità pensate appunto per salvaguardare un ruolo di garanzia.

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