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Zona Protetta, Zona Arancione e Zona Rossa: cosa significa e quali sono gli obblighi

Giovanni Drogo 10/03/2020

Il DPCM firmato ieri da Giuseppe Conte estende a tutta Italia i provvedimenti di contrasto alla diffusione di Covid-19 previsti per le zone a contenimento rafforzato. Non più zone rosse e gialle ma un’unica zona arancione detta “zona protetta” dove si applicano le stesse norme e gli stessi divieti

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Con il nuovo DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale annunciato ieri in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte scompaiono le zone rosse. Le zone di quarantena istituite attorno ai comuni del lodigiano e a quello veneto di Vò hanno smesso di esistere con il DPCM dell’8 marzo (una scelta contestata dal primario del Sacco Massimo Galli) e viene creata una “zona protetta” che si estende su tutta Italia.

Le novità del DPCM che istituisce la “Zona Protetta”

Non più quindi “zone rosse” e “zone gialle” ma un’unica “zona arancione” a contenimento rafforzato che riguarda tutto il Paese e tutti i cittadini italiani. Il nuovo decreto sarà in vigore da oggi, 10 marzo, fino al 3 aprile 2020. Due le novità: viene vietata su tutto il territorio nazionale «ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico» e viene introdotta una modifica al Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive: «sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati».

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Saranno invece possibili le «sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. Anche lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi «esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro». Le società sportive «sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19» per fli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori.

Divieti e obblighi validi su tutto il territorio nazionale

Questo il contenuto del DCPM che per le altre disposizioni richiama quello approvato domenica 8 marzo e inizialmente valido solo per la Lombardia e alcune province di Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Ora quelle misure di contenimento che istituivano la “zona arancione” sono valide per tutta Italia. In particolare – su tutto il territorio nazionale – tutti i cittadini che presentano sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore ai 37,5° sono tenuti a restare in casa, limitare al massimo i contatti sociali e a mettersi in contatto con il proprio medico curante. È invece fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione a tutti coloro che sono positivi  al test per Covid-19 e sono sottoposti a quarantena.

Chi invece non ha sintomi e non è positivo al coronavirus è tenuto a rispettare le norme in vigore in quelle che fino a ieri venivano definite “aree a contenimento rafforzato”. I cittadini sono invitati ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori da province e comuni e a limitare tutti gli spostamenti all’interno del proprio comune di residenza ad eccezione per quelli «motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute» per i quali sarà necessario esibire un’autocertificazione qualora si venisse fermati per un controllo dalle forze dell’ordine. Gli spostamenti possono avvenire sia con mezzi privati che con mezzi di trasporto pubblico (che non sono sospesi).

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Rimane in vigore, per tutto il periodo indicato nel Decreto, la sospensione delle lezioni scolastiche, che possono in ogni caso continuare a svolgersi in modalità telematica sulle piattaforme indicate dal Ministero dell’Istruzione. Le chiese non sono chiuse; l’apertura dei luoghi di culto è infatti «condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone» ma rimangono sospese tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali.

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Sono chiusi i musei e sono  sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad eccezione di quelle che si svolgono per via telematica. Bar e ristoranti potranno rimanere aperti con alcune limitazioni riguardo l’orario di apertura (dalle ore 6.00 alle 18.00) e a patto che possano garantire il mantenimento dello spazio di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le altre attività commerciali possono rimanere aperte sempre a patto di poter garantire lo spazio di sicurezza e ad evitare gli assembramenti di persone. Per quanto riguarda i supermercati rimarranno aperti ad eccezione delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati che saranno chiusi nelle giornate festive e prefestive (sabato e domenica).

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