I mini-tagli alle pensioni contributive nel 2021

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-06-13

A 65 anni si passa ad un coefficiente di 5,22 per cento (poco più di 19 il divisore) con un calo dello 0,48%. A 71 anni il valore del parametro sale a 6,466% (condivisore intorno a1 5,5) e la variazione percentuale rispetto al 2019 è pari a -0,72%

article-post

Nel 2021 arriverà un mini-taglio della quota contributiva delle pensioni che oscillerà tra lo 0,3 e lo 0,7%. Il Messaggero spiega oggi che in Gazzetta ufficiale è apparso da poco il decreto (firmato dal direttore generale delle Politiche previdenziali del ministero del Lavoro e dal Ragioniere generale dello Stato) che rivede a partire dal primo gennaio 2021 i coefficienti di trasformazione degli assegni e quindi i loro importi.

La variazione demografica, che non era stata sufficiente a far scattare un incremento del requisito di età per la pensione di vecchiaia (rimasto a 67 anni) ha invece prodotto una variazione limitata dei parametri usati per la trasformazione in rendita del montante contributivo accumulato dai pensionandi. Di conseguenza coloro che lasceranno il lavoro a partire dal prossimo anno avranno, a parità di età, una quota contributiva della pensione leggermente inferiore a quella di chi si è ritirato quest’anno: l’impatto è minimo per chi ha il retributivo fino al 2011, più visibile per chi ricade nel “misto” o nel sistema contributivo puro.

La revisione periodica dei coefficienti di trasformazione è prevista dalla legge Dini che nel 1995 ha istituito il sistema contributivo; a partire da questa tornata avrà cadenza biennale. L’idea di fondo è che il “gruzzolo” messo insieme con i versamenti della carriera lavorativa sia “spalmato” sugli anni che presumibilmente restano da vivere all’interessato; dunque se statisticamente la sopravvivenza aumenta, l’importo della pensione annuale si ridurrà in proporzione.

tagli pensioni contributive 2021
I mini-tagli alle pensioni contributive nel 2021 (Il Messaggero, 13 giugno 2020)

A 65 anni si passa ad un coefficiente di 5,22 per cento (poco più di 19 il divisore) con un calo dello 0,48%. A 71 anni il valore del parametro sale a 6,466% (condivisore intorno a1 5,5) e la variazione percentuale rispetto al 2019 è pari a -0,72%. È il caso di ricordare che tutta la procedura è definita in base alle formule contenute negli allegati della legge Dini (poi parzialmente modificata nel 2007), formule che si applicano ai dati demografici forniti dall’Istat. Non sono quindi previsti margini di discrezionalità o di valutazione politica rispetto a questi calcoli, così come accade per quelli relativi alla rivalutazione del montante sulla base del Pil nominale.

Leggi anche: Quando arriva l’assegno universale per i figli del Family Act

Potrebbe interessarti anche