Economia
Il superbonus 110% e i vantaggi per i condomini
neXtQuotidiano 06/07/2020
Il Sole 24 Ore spiega che, così com’è, la norma pare ideale per incentivare i lavori nei condomini
Il Sole 24 Ore oggi parla del superbonus 110% dopo il varo delle regole finali e degli sconti con l’elenco dei lavori ammessi. Il quotidiano spiega che, così com’è, la norma pare ideale per incentivare i lavori nei condomini:
Il “caso tipo” per cui sembra scritto il superbonus è quello del condominio residenziale: circa 5,9 milioni di edifici, secondo l’Istat, in cui si trovano 24,9 milioni di alloggi. L’ipotesi base è un intervento di riqualificazione energetica (cappotto termico e/o rifacimento dell’impianto di riscaldamento) o messa in sicurezza antisismica. I tetti di spesa scendono negli immobili più grandi. Ad esempio, nei condomìni fino a otto unità il massimale per la coibentazione è di 40mila euro moltiplicato per il numero di alloggi, e scende a 30mila euro se ci sono più di otto unità; mentre per l’impianto di riscaldamento il limite è rispettivamente di 20mila e 15mila euro. Resta la necessità di migliorare di due classi energetiche l’edificio.
Per l’antisismica, invece, non serve il salto di classe e la spesa è 96mila euro per unità. Tra i beneficia sono citati in primis i condomìni. Perciò, non c’è dubbio che potrà avere il 110% anche la società che possiede un appartamento nel palazzo oggetto dei lavori. Ma, siccome la norma parla di «condominio», vi rientrano anche le dimore bifamiliari (2,8 milioni) e le tante palazzine. Le Entrate hanno sempre considerato come condomìni anche gli edifici con più unità di uno stesso proprietario: vedi la circolare 13/E del 2009 (il “manuale” sul 730) o l’interpello 139 dello scorso 23 maggio. Le modifiche varate in commissione cancellano l’esclusione delle seconde case unifamiliari dall’ecobonus in versione “super”. Le persone fisiche – si legge – potranno beneficiare del 110% al massimo su due unità, fermo restando il bonus sulle parti comuni.
Ad esempio, chi ha due alloggi in un condominio a Roma in cui si fanno lavori di ecobonus al 110%, potrebbe applicarlo anche su una villetta al mare e su un’altra in montagna. Un limite, questo, che il sismabonus al 110%non ha mai subìto. E i lavori su singoli appartamenti di un condominio odi una casa bifamiliare? La necessità di coinvolgere 1125%della superficie disperdente dell’edificio e migliorare la pagella energetica dell’intero immobile rende questi interventi praticamente impossibili. È bene comunque che i provvedimenti attuativi dicano l’ultima parola, perché l’interesse è enorme.
Le modifiche in arrivo, invece, ammettono espressamente i lavori su singole unità in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e abbiano uno o più accessi autonomi dall’esterno, come le villette a schiera. Zone sismiche e urbanistiche L’ecobonus vale in tutta Italia. Il sismabonus solo nelle zone di pericolosità sismica 1, 2 e 3, esclusa la 4 (in cui ricadono 1.977 Comuni su 7.903). Anche il bonus facciate al 90% ha limiti territoriali: si applica solo agli edifici nelle zone territoriali A e B (secondo il Dm 1444/1968) o nelle aree ed esse assimilabili. In pratica, i centri urbani e le zone più abitate.