Superbonus 110%, le regole finali: tutti gli sconti

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-07-04

Tra le novità dell’ultima ora c’è l’estensione dell’agevolazione al 110% per la sostituzione delle caldaie agli immobili situati nei comuni montani non interessati da procedure di infrazione comunitaria con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente

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Il via libera della Commissione Bilancio conclude l’assetto normativo dell’Superbonus 110% per i lavori di riqualificazione energetica e per la messa in sicurezza degli edifici che è in vigore dal primo luglio e lo resterà fino al 31 dicembre 2021 (per le case IACP fino a giugno 2022). Il Sole 24 Ore spiega oggi che tra le novità dell’ultima ora c’è l’estensione dell’agevolazione al 110% per la sostituzione delle caldaie agli immobili situati nei comuni montani non interessati da procedure di infrazione comunitaria con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Stessa estensione anche per gli interventi sulle villette a schiera o delle singole case dove si aggiunge anche la possibilità di installare con lo sconto fiscale del 110% caldaie a biomassa nelle aree del paese non metanizzate. Dietrofront, invece, sull’ipotesi di estendere l’agevolazione del 110% anche ai lavori di sostituzione delle canne fumarie collettive.

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Le regole finali dell’ecobonus 110% (Il Sole 24 Ore, 4 luglio 2020)

E ancora: si potrà beneficiare della detrazione solo per interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari. Sono stati rivisti i massimali di spesa agevolabile per gli interventi di efficienza energetica, le misure relative all’utilizzo di biomassa ed estensione al teleriscaldamento ma nei comuni montani non in procedura di infrazione Ue. Sono ammessi all’agevolazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Lo scoglio più duro da superare per accedere al bonus del 110% resta il salto delle due classi energetiche dell’edificio sia con il cappotto termico sia con la sostituzione delle caldaie. Vincolo che sia le forze di opposizione che quelle di maggioranza hanno chiesto di attenuare o cancellare ma senza però ottenere alcun riscontro dal Governo. Tra gli interventi ammessi all’agevolazione del 110%, pur sempre nei nuovi limiti di spesa già indicati, trovano posto quelli di demolizione e ricostruzione. Nessuna modifica in corsa, invece, per l’estensione del 110% al cosiddetto sisma bonus e della detrazione del 90 per cento per la stipula di una assicurazione che copra i rischi sismici ed eventi calamitosi.

La commissione Bilancio, inoltre, ha confermato senza alcun ritocco la possibilità di beneficiare del superbonus del 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica fino a un massimo di spesa non superiore a 48mila euro e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni KW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. Lo sconto fiscale spetta, inoltre, anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici.

Ci sono anche alcune novità sul meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito a terzi per il Superbonus al 110% per gli interventi di ristrutturazione rivolti all’efficientamento energetico e alla messa in sicurezza degli edifici. Non vi sono limiti al numero di cessioni del suberbonus e si può optare per la cessione del credito d’imposta a ogni stato di avanzamento lavori.

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Come funziona l’ecobonus 110% (Il Messaggero, 24 giugno 2020)

Lo sconto in fattura può essere applicato da più fornitori che eseguono gli interventi. Si prevede che il credito d’imposta sia pari alla detrazione originariamente spettante, a prescindere dallo sconto applicato, pertanto il credito d’imposta per la ditta che effettua lo sconto in fattura è sempre pari al 110%.

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