La fregatura della multa al negoziante che non fa pagare con il bancomat

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2019-10-18

Confermata la sanzione per il pagamento elettronico, ma sarà il cliente a dover segnalare il mancato utilizzo

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La multa al negoziante che non fa pagare con il bancomat? Soltanto se c’è una segnalazione da parte del cliente. I famosi 30 euro più il 4% della transazione non eseguita arriveranno quindi se chi compra farà sapere del mancato utilizzo. E se il cliente rinuncia «spontaneamente» al pagamento elettronico la sanzione non potrà essere mai applicata. Spiega Italia Oggi:

L’autorità competente a ricevere il rapporto del funzionario o dell’agente che su input del cliente ha accertato la violazione (anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) è il Prefetto del territorio nel quale la violazione si è concretizzata, rendendosi applicabile la disciplina sulle sanzioni amministrative, di cui alla legge 689/1981, con esclusione dell’applicazione dell’art. 16.

Quest’ultimo articolo dispone, in linea di principio, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, se lo stesso avviene entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifi cazione degli estremi della violazione.

multa negoziante bancomat pos
I pagamenti con il POS (Italia Oggi, 18 ottobre 2019)

Paradossalmente, però, dal semplice tenore letterale della disposizione inserita del collegato alla manovra, il professionista o il commerciante potrebbe non dotarsi di alcuno strumento per gestire questa tipologia di incassi (Pos – Point Of Sale), ma lo stesso non potrà essere sanzionato se non al momento del rifiuto (letteralmente «mancata accettazione») di un pagamento con carta di debito e/o credito; quindi, volendo estremizzare, il professionista e/o il commerciante potrebbe semplicemente accompagnare il proprio cliente consenziente allo sportello bancomat, magari collocato in prossimità dell’ufficio o dell’esercizio, far prelevare l’ammontare che necessita, nel rispetto della soglia massima di contanti prevista, e non essere sanzionato in quanto il creditore non ha, di fatto, esercitato alcun rifiuto a tale modalità pagamento ma non l’ha semplicemente eseguita per omessa richiesta da parte del debitore (situazione non sanzionabile).

Così è abbastanza chiaro che si tratta di una presa in giro: se il cliente non ha i contanti, si risolverà in questo modo. Se li ha, potrà fare uno sconto. E vissero tutti felici e contenti. Tranne il fisco.

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