F24, l’obbligo dei canali telematici per tutti

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-01-16

Non solo lavoratori autonomi e imprese ma anche i privati cittadini dovranno utilizzare i servizi («F24 on line», «F24 web» o «F24 intermediari»), anche per il tramite di intermediari

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Da oggi scatta l’obbligo generalizzato di utilizzo dei canali telematici per la presentazione dei modelli «F24» anche per i non titolari di partita Iva e per il recupero dei crediti tipici dei sostituti d’imposta. Scrive Italia oggi che restano legittimi dubbi, però, sulla disciplina sanzionatoria applicabile, in caso d’invio della delega con l’home banking.

Il comma 2, dell’art. 3 del dl 124/2019, convertito con modifi cazioni nella legge 157/2009 ha introdotto alcune modifi che al comma 49-bis, dell’art. 37 del dl 223/2006, convertito nella legge 248/2006, al fi ne di estendere l’obbligo di utilizzazione dei canali telematici, messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per la presentazione delle deleghe modello «F24» contenenti compensazioni. L’obbligo, ricorrente dal 27 dicembre scorso ma in pratica applicabile dall’1/01/2020, come da risposta fornita nell’ambito del recente VideoForum2020 organizzato da ItaliaOggi, scatta per i crediti maturati negli anni d’imposta 2019 e seguenti, tenendo ulteriormente conto che i crediti del 2018 potranno essere compensati alla vecchia maniera (servizi telematici bancari) fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui dell’anno precedente (appunto 2018) dovranno essere «rigenerati».

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Quindi, non solo lavoratori autonomi e imprese ma anche i privati cittadini dovranno utilizzare i servizi («F24 on line», «F24 web» o «F24 intermediari»), anche per il tramite di intermediari, per le compensazioni orizzontali di crediti relativi alle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e relative addizionali, alle imposte sostitutive e all’Irap, nonché ai crediti d’imposta da inserire nel quadro «RU» della dichiarazione dei redditi; restano escluse soltanto le compensazioni verticali (o interne) per i medesimi tributi:

Si evidenzia che anche le deleghe con «saldo a zero», ai sensi della lett. a), comma 2, art. 11 dl 66/2014, devono essere presentate, da tempo, esclusivamente con i servizi messi a disposizione dalle Entrate, alla stessa stregua dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta.

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