Politica
La Lega e l’emendamento per Rigopiano copiato dalla Strage di Viareggio
neXtQuotidiano 18/01/2019
La fretta è sempre cattiva consigliera, ma tra poco si vota in Abruzzo: cosa dovevano fare, porelli?
Valerio Valentini sul Foglio fa notare oggi che l’emendamento per risarcire i superstiti e i famigliari delle vittime di Rigopiano è identico al testo del 2010 sul disastro ferroviario in Versilia. Come già accaduto in occasione del decreto per CARIGE copiato da quello per il Monte dei Paschi di Siena, anche sul caso del risarcimento ai famigliari delle vittime della valanga di Rigopiano, che il 18 gennaio del 2017 causò la morte di 29 persone in un hotel di Farindola, ai piedi del Gran Sasso, il “governo del cambiamento” ha copiato per fretta. E se ne capisce benissimo la ragione: in Abruzzo si vota a febbraio e la Lega vuole vincere:
Ecco l’emendamento appena depositato al Senato: “Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l’anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero dell’interno”. Ecco il testo della legge sui famigliari delle vittime di Viareggio: “All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191”.
Anche sulle modalità di elargizione dei fondi, è stato fatto un copia-incolla pressoché perfetto. Questo il testo su Rigopiano:
“Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine: a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico; b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato; c) al convivente more uxorio; d) ai genitori; e) a fratelli e sorelle se conviventi e a carico; f) a conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l’evento”.
Qui, invece, il decreto su Viareggio: “Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine: a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico; b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato; c) ai genitori; d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico; e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l’evento; f) al convivente more uxorio”. Come si vede, l’unica differenza è che l’inversione tra il punto “f” e il punto “c”.