Niente ecobonus per le seconde case

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-05-16

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Detrazione in arrivo anche per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

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Il superbonus al 110% consentirà di realizzare i lavori di miglioramento della classe energetica e di messa in sicurezza delle abitazioni a costo zero per i cittadini. Ma questo vale solo per le prime case, visto che l’Ecobonus non vale per le seconde case.

Niente ecobonus per le seconde case

Spiega oggi Il Messaggero che i cittadini che effettuano lavori di riqualificazione e ristrutturazione otterranno una detrazione fiscale pari, appunto, al 110% della somma spesa o lo sconto in fattura da parte dell’azienda che ha effettuato i lavori o ancora un credito d’imposta da cedere eventualmente anche alle banche. Per quanto riguarda l’ecobonus, la legge prevede, come condizione per la detrazione maggiorata rispetto alle percentuali già in vigore, che si ottenga un miglioramento complessivo di due classi energetiche, o il passaggio da classe B a classe A,per dare un impulso ancora maggiore alla tutela ambientale.

La novità riguarda sia i condomini, per lavori su parti comuni come ad esempio il “cappotto termico” dell’edificio, sia i singoli proprietari: in quest’ultimo caso però – e questa è una novità rispetto alla normativa precedente, lo sconto potenziato si applicherà solo alle abitazioni principali. Nel dettaglio la detrazione si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi: Tra i lavori detraibili figurano, ad esempio, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.

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Ecobonus, Sismabonus e Bonus facciate (Il Messaggero, 10 novembre 2019)

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Detrazione in arrivo anche per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento. In questo caso la detrazione viene calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Lo stesso tetto alla detraibilità (30 mila euro) è stato fissato per interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. Sono poi ammissibili alla detrazione del 110 per cento, sempre per il periodo che va dal luglio di quest’anno a dicembre 2021, anche gli interventi di adeguamento anti-sismico già previsto dall’attuale normativa.

I soggetti che sostengono, negli anni 2020-2021, spese per gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione in cinque anni alternativamente: a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari; b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

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