Congedo parentale straordinario: la circolare dell’INPS

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-03-27

Il congedo parentale straordinario può essere chiesto anche se uno dei due genitori è in smart working e quindi al lavoro da casa. E’ quanto emerge dalla circolare dell’Inps sul congedo parentale previsto dal decreto del 17 marzo

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Il congedo parentale straordinario per prendersi cura dei figli a casa a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza Coronavirus può essere chiesto anche se uno dei due genitori è in smart working e quindi al lavoro da casa. È quanto emerge dalla circolare dell’Inps sul congedo parentale previsto dal decreto del 17 marzo. Non si può chiedere il congedo invece se l’altro genitore è disoccupato o titolare di un sostegno al reddito (come ad esempio la Naspi o il reddito di cittadinanza). Il congedo può essere chiesto in alternativa al bonus baby sitter, che secondo l’INPS sarà comunque rifinanziato se non dovessero bastare i fondi oggi stanziati dal governo.

congedo parentale come funziona
Come funziona il congedo parentale (Il Messaggero, 6 marzo 2020)

Il congedo introdotto dal decreto del 17 marzo per la cura dei minori durante il periodo di chiusura delle scuole – ha ricordato l’Inps – è di 15 giorni anche frazionabili, è indennizzato al 50% della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa e può essere utilizzato alternativamente dai due genitori. È fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata, dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps e dai dipendenti pubblici. Può essere chiesto per figli fino a 12 anni solo nel caso che l’altro genitore lavori e non sia né disoccupato né beneficiario di un sostegno al reddito. Puà quindi essere chiesto se l’altro genitore è in smart working e lavora da casa. In alternativa al congedo è stata prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per un limite di 600 euro. Inoltre è stato previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti della legge 104 (tre al mese), di 12 giornate nel complesso usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. È stata infine prevista la possibilità di accedere al congedo, senza retribuzione e senza contribuzione (con richiesta solo al datore di lavoro) anche per quei lavoratori con figli tra i 12 e i 16 anni mentre per chi ha figli in situazione di gravità sarà possibile avere il congedo indennizzato anche oltre i 12 anni di età purché questi frequentino la scuola o un centro diurno.

Nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda – spiega l’Inps – come ad esempio nel caso in cui il lavoratore abbia già utilizzato interamente il congedo parentale ordinario, datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo Covid-19 e pagare la relativa indennità, fermo restando l’onere per i genitori, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare la domanda all’Istituto. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020. Nella circolare del 25 marzo l’INPS precisa che la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Durante la fruizione del congedo è riconosciuta una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.

È riconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argomento anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. È fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il decreto-legge dispone che il congedo COVID-19 sia fruibile a condizione che non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting; nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa; non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.

I medesimi genitori, nel caso in cui abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti per l’ordinario congedo parentale, possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVID-19. Nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i relativi datori di lavoro devono pertanto consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i genitori, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all’Istituto. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.

La Banca d’Italia ha intanto segnalato nella memoria depositata in commissione Bilancio del Senato che la spesa effettiva per il congedo parentale straordinario, il bonus babysitter alternativo, e l’estensione dei permessi retribuiti ex legge 104, “potrebbe risultare superiore alle stime” contenute nella relazione tecnica del Decreto Cura Italia. “La previsione – spiega Bankitalia – è di circa 1,3 miliardi di euro per il 2020 per i lavoratori privati e autonomi (circa 1,6 milioni di lavoratori), e di 30 milioni di euro per i lavoratori del settore pubblico che hanno l’opzione di richiedere il voucher (stimati in 30.000 unità).

Gli importi sono calcolati nell’ipotesi che i genitori beneficiari se ne avvalgano in media per 12 giorni, secondo un tasso di utilizzo pari a quello relativo al congedo parentale ordinario, osservato sulla base di una serie storica relativa agli ultimi 5 anni (per i soli lavoratori dipendenti). La propensione a usare il congedo parentale straordinario introdotto dal decreto potrebbe però essere più elevata poiché aumenta l’indennizzo monetario fornito a chi già ne ha diritto (dal 30 al 50 per cento della retribuzione giornaliera) e il beneficio viene esteso anche ad altri lavoratori (i genitori di bambini di 6-8 anni che hanno un reddito individuale superiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione, nonché i genitori dei bambini di 8-12 anni)”. Secondo l’istituto di Via Nazionale, “la misura potrà essere riconsiderata qualora la chiusura delle attività scolastiche venisse prolungata oltre la ripresa delle attività lavorative”.

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