Superbonus 110%: il decreto sui requisiti tecnici e sulle asseverazioni dei lavori

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-07-30

Nel decreto vengono chiariti numerosi aspetti, a partire dai tetti di costo degli interventi, che verranno utilizzati per definire la «congruità» dell’intervento rispetto alla spesa

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Il ministero dello Sviluppo Economico ha varato ieri i due decreti attuativi del Superbonus 110% previsti dal Dl Rilancio. Ovvero, spiega oggi Il Sole 24 Ore, i decreto sui “requisiti tecnici”, i cui contenuti sono stati confermati. Il secondo decreto è quello per le asseverazioni dei lavori, indispensabili per beneficiare delle detrazioni:

«Il decreto sui requisiti tecnici fissa i massimali di costo e i controlli a campione. Stabilisce che il tecnico asseveri i costi massimi per tipologia d’intervento attraverso i prezzari regionali oppure in prezzari commerciali. In alternativa devono essere determinati in maniera analitica. Le agevolazioni riguarderanno anche le porte interne. C’è un secondo decreto, nuovo, che è il decreto asseverazioni, ossia la definizione delle modalità di trasmissione e del modulo che vengono inviati agli organi competenti, tra cui Enea».

superbonus 110%
Superbonus 110%: il vademecum operativo (Il Sole 24 Ore, 30 luglio 2020)

Nel decreto vengono chiariti numerosi aspetti, a partire dai tetti di costo degli interventi, che verranno utilizzati per definire la «congruità» dell’intervento rispetto alla spesa. Si possono usare i “prezzari” predisposti da Regioni e province autonome o quello edito dal Dei – Tipografia del Genio Civile. Però, data la varietà degli interventi possibili, non sempre i prezzari sono utilizzabili. In questo caso il tecnico abilitato forma un elenco dei costi in modo analitico:

In particolare, si parla di parti comuni come di quelle (tetti, muri portanti, eccetera) degli «edifici dotati di più unità immobiliari», senza specificare che queste unità debbano anche essere  possedute da una pluralità di proprietari (il che è essenziale per poter parlare di condominio), estendendo quindi la definizione anche a edifici con più unità immobiliari ma unico proprietario.

È stato anche chiarito che le spese vanno pagate con bonifico parlante e che qui, se a pagare sono le persone fisiche, deve sempre risultare «il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato».

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