Superbonus 110%: i dieci problemi da superare

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-08-19

Il primo dubbio riguarda il tetto delle due unità: è necessario chiarire se l’agevolazione in caso di interventi su singole unità immobiliari è possibile intervenire su qualunque tipologia di condòmini, ovvero se vale anche per i professionisti e le imprese

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Il Sole 24 Ore oggi elenca 10 ostacoli da superare per accedere al Superbonus 110% per le ristrutturazioni edilizie. Il primo dubbio riguarda il tetto delle due unità: è necessario chiarire se l’agevolazione in caso di interventi su singole unità immobiliari è possibile intervenire su qualunque tipologia di condòmini, ovvero se vale anche per i professionisti e le imprese. Poi c’è la questione del quorum sostitutivo: per i condomini i lavori si possono deliberare con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea a patto che rappresentino un terzo dei millesimi. Il terzo ostacolo è quello del proprietario unico di un intero edificio che non può sfruttare il 110% perché le parti comuni non sono quelle di un condominio. Quindi c’è la questione degli edifici plurifamiliari: ovvero le unità immobiliari al piano terra dei condomìni che hanno autonomia funzionale rispetto al resto dell’edificio: l’agevolazione concepita per le villette a schiera resta applicabile anche per i condomini.

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Il superbonus 110% (Il Sole 24 Ore, 10 agosto 2020)

Il quinto punto riguarda il credito d’imposta: sulla cessione non si può esprimere l’assemblea e saranno i singoli a disporre del loro diritto come meglio riterranno. Ma questo rischia di rendere più complessa la gestione della cessione del credito a livello operativo. Il sesto riguarda gli interventi come la riqualificazione energetica globale, quella delle parti comuni, per più del 25% della superficie disperdente lorda, gli interventi congiunti ecobonus-antisismico, i generatori d’aria calda a condensazione. Tutti questi interventi sono a rischio stop. Il settimo punto riguarda i prodotti dedicati dalle banche: la cessione sarà possibile da parte dei privati o solo dalle imprese? C’è poi l’APE che è necessario produrre per certificare il duplice salto di classe: se gli interventi sono trainati anche sulle parti private dovrà essere prodotto un APE ordinario anche per ciascuna unità immobiliare che godrà del superbonus. Ma ci sono differenze tra le regioni che adottano previsioni differenti. Il nono punto riguarda la premialità eliminata: qualsiasi detrazione legata a opere strutturali è incentivata, ma così potrebbero essere disincentivati gli interventi più efficaci in termini di sicurezza.

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Superbonus 110%: il vademecum operativo (Il Sole 24 Ore, 30 luglio 2020)

 

Infine, il tecnico deve effettuare l’asseverazione per gli interventi di messa in sicurezza facendo riferimento al DM 58/2017 in materia di sismabonus, che però fa riferimento solo alle opere di miglioramento sismico che rientravano in quella norma. Con il nuovo 110% è possibile portare in detrazione anche le opere di adeguamento statico che non sono comprese nel DM: come andrà fatta l’asseverazione in questi casi?

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