CONI: la riforma dello sport nella Legge di Bilancio

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2018-12-26

Cambiano i metodi di finanziamento, chiude il Totocalcio e muta la titolarità dei diritti audiovisivi sportivi

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Approvata dal Senato, la legge di bilancio sarà da domani all’esame della Commissione della Camera, per approdare in aula il 28, con tutte le varie norme che riguardano lo sport, dal riassetto di Coni Servizi, alla modifica dei concorsi pronostici sportivi, fino ai diritti tv e alla giustizia sportiva.

La riforma dello sport nella Legge di Bilancio

La riforma del CONI la prevede l’articolo 1 della Legge, nei commi 358-361, modificati durante l’esame al Senato. Si muta la denominazione della “Coni Servizi spa” in “Sport e Salute Spa” e, nell’ambito del nuovo sistema di finanziamento, si attribuisce alla stessa il compito di provvedere al sostegno degli organismi sportivi, finora assicurato dal Coni, prevedendo, tuttavia, che ciò avviene anche sulla base degli indirizzi generali adottati dallo stesso Comitato olimpico nazionale. Inoltre, viene ridisciplinata la governance della Spa, in particolare attribuendo a vari esponenti del Governo, previo parere delle Commissioni parlamentari, il compito di nominare il presidente e gli altri membri del cda.

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Il comma 359 e il comma 360-bis modificano il meccanismo di finanziamento dell’attività sportiva da parte dello Stato. Il primo dispone che dal 2019, le risorse destinate al Coni e alla Sport e Salute Spa sono stabilite nella misura annua complessiva – comunque non inferiore a 410 milioni – del 32% delle entrate incassate dallo Stato nell’anno precedente nei settori di attività relativi a gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse sono così ripartite: 40 milioni annui al Coni, per le spese di funzionamento, le attività istituzionali e la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; una quota non inferiore a 368 milioni annui alla Sport e salute, da destinare al finanziamento delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, nonché delle associazioni benemerite.

Il totocalcio chiude

Il cda è composto di 3 membri: il presidente nominato dall’autorità di Governo competente in materia di sport – ha la rappresentanza legale della società e svolge anche le funzioni di amministratore delegato – e altri due componenti nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute e dal Ministro dell’istruzione. C’è incompatibilità tra tali cariche e gli organi con gli organi di vertice del Coni, delle federazioni e di tutti gli altri organismi sportivi. Si introducono anche nuovi criteri di ripartizione della posta di gioco, si prevede la sospensione o la chiusura definitiva dei precedenti giochi similari, come il Totocalcio. Le norme prevedono, inoltre che la Sport e salute Spa provvede all’integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali. Per la ripartizione della posta in gioco, in particolare, si prevede che il montepremi salga al 74/76% del totale per attrarre più giocatori.

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I costi delle Olimpiadi 2026 (Corriere della Sera, 2 agosto 2018)

Il comma 361-octies prevede che le risorse previste per le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dal 2 al 15 giugno 2014 (c.d. Cantieri in comune), non assegnate o non utilizzate, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo “Sport e Periferie”. I commi 362-362-ter dell’art.1, modificati durante l’esame al Senato, innovano la disciplina per la ripartizione delle risorse derivanti. In particolare, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022, si riduce la quota relativa ai risultati sportivi conseguiti e si aumenta quella calcolata sulla base del radicamento sociale. Ai fini della ripartizione di quest’ultima tra le società, si aggiunge il criterio dei minuti giocati da giovani calciatori.

La titolarità dei diritti audiovisivi sportivi

I commi in esame dispongono l’attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; l’esercizio di siffatta giurisdizione da parte unicamente del Tar del Lazio; la ‘sopravvivenza’, rispetto a tale giudizio, di un previo giudizio sportivo, a tassativa condizione che la sua disciplina risponda ad alcune stringenti condizioni: unicità di grado; decisione anche nel merito; definitività entro 30 giorni; l’applicazione al giudizio amministrativo di un rito abbreviato; l’applicazione di tale disposizioni anche alle controversie in  corso.

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Olimpiadi a Roma: le tappe della candidatura (Corriere della Sera, 28 agosto 2016)

Infine c’è la questione della titolarità dei diritti audiovisivi sportivi. La disposizione modifica la disciplina relativa alla legittimazione ad agire per la tutela dei diritti audiovisivi sportivi, prevedendo una specifica tutela per gli eventi sportivi live. Più nel dettaglio la disposizione interviene sull’art.18 del decreto legislativo n. 9 del 2008, recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi e relativa ripartizione delle risorse.

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