Le nuove regole per le visite e gli esami medici

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-01-03

La legge di Bilancio prevede che anche per questi tipi di esborsi ci sia bisogno di effettuare pagamenti tracciabili. Il testo, però, individua alcune eccezioni che, in questi primi giorni dell’anno, hanno contribuito a creare qualche dubbio

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A partire dal 2020 tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale Irpef del 19% nella dichiarazione dei redditi non potranno più essere effettuate con pagamenti in contanti. In pratica, per usufruire della detrazione nel 730 bisogna effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili. Il Secolo XIX oggi riepiloga le nuove regole per le visite e gli esami medici:

La misura è contenuta nelle legge di Bilancio e prevede che la disposizione entri in vigore dal 2020. Questo significa che, dall’altro ieri, qualora si intenda usufruire del recupero fiscale del 19% bisogna utilizzare per i pagamenti bonifici postali o bancari, pagamenti elettronici o assegni bancari. Va precisato che si tratta delle spese effettuate quest’anno e che quindi andranno portate in detrazione nel 730 del 2021 (sui redditi del 2020) e non su quello che andrà presentato entro settembre 2020. Tra le spese che usufruiscono dello sconto fiscale del 19 per cento quelle mediche hanno assolutamente un ruolo predominante.

In linea generale, la legge di Bilancio prevede che anche per questi tipi di esborsi ci sia bisogno di effettuare pagamenti tracciabili. Il testo, però, individua alcune eccezioni che, in questi primi giorni dell’anno, hanno contribuito a creare qualche dubbio, nonostante la norma sia piuttosto chiara. Il comma 679 della legge di Bilancio prevede che ai fini Irpef lo sconto del 19 % della spesa sostenuta spetta a condizione che il pagamento sia effettuato con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

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Visite ed esami medici, le nuove regole (Il Secolo XIX, 3 gennaio 2019)

Il comma successivo, il 680, introduce delle eccezioni: resta ferma la possibilità di pagare in contanti – senza perdere il diritto alla detrazione – i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Anche il pagamento in regime intramoenia, ad esempio, rientra tra quelli che possono essere effettuati in contanti, visto che si effettua una prestazione in regime di Servizio sanitario nazionale. Oltre queste eccezioni, però, non si va. Questo significa che, se un paziente si reca in uno studio medico privato (non intramoenia) e paga in contanti, non potrà detrarre la spesa nella dichiarazione dei redditi del 2021. Attualmente questa è l’interpretazione che viene fatta dai commercialisti e dall’Agenzia delle Entrate, anche se non è escluso che nei prossimi giorni possano arrivare ulteriori chiarimenti sulla questione.

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