Le domande per i nuovi assegni familiari al via

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-06-29

Dal 1° aprile 2019 la procedura per richiedere gli assegni familiari è diventata telematica, e non più cartacea. Come indicato dalla circolare Inps 45 del 20 marzo 2019, la domanda va presentata sul portale dell’istituto compilando il modulo Anf/Dip Sr 16 online

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Il Sole 24 Ore segnala oggi che i lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato, non agricolo, per ottenere il riconoscimento degli assegni al nucleo familiare (Anf) validi dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2021 devono presentare una nuova domanda a partire da mercoledì prossimo.

Dal 1° aprile 2019 la procedura per richiedere gli assegni familiari è diventata telematica, e non più cartacea. Come indicato dalla circolare Inps 45 del 20 marzo 2019, la domanda va presentata sul portale dell’istituto compilando il modulo Anf/Dip Sr 16 online. La mancata presentazione della domanda da parte del lavoratore fa decadere il diritto a vedersi erogato l’assegno in busta paga tramite il sostituto di imposta. Il calcolo dell’importo dell’assegno effettuato dall’Inps in base alle tabelle Anf pubblicate per l’anno 2020-2021 con la circolare 60 del 21 maggio scorso tiene conto di una rivalutazione annuale (che ha effetto sempre dal 1° luglio) pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istat.

assegni familiari

In più, i lavoratori che hanno terminato la cassa integrazione in deroga tra il 1 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018 che non hanno diritto alla Naspi possono chiedere la mobilità in deroga per un periodo massimo di 12 mesi entro il 31 dicembre di quest’anno. Lo si legge in una circolare Inps appena pubblicata. La domanda di mobilità in deroga va fatta on line alla Regione o alla province autonome di Trento e Bolzano. La norma che consente questo utilizzo della mobilità in deroga una volta esaurita la cig in deroga è contenuta nel decreto Rilancio. “Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione Naspi – si legge – è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa”. Le Regioni concedono l’indennità “esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’Inps” delle risorse attribuite alle Regioni e alle Province autonome per la mobilità in deroga. In caso di rapporti di lavoro cessati nel 2017, la stima dell’importo medio mensile dell’indennità è pari a 2.011 euro comprensivo di copertura figurativa e ANF (assegni familiari) , mentre per il 2018 è pari a 2.031 euro, comprensivo di copertura figurativa e ANF. Questi dati dovranno essere utilizzati per l’accertamento della sostenibilità finanziaria dell’indennità.

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