Dal primo luglio il limite a 2000 euro per i pagamenti in contanti

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-06-29

Il pagamento al di sopra della soglia è vietato anche a fronte di un contratto di compravendita di beni e servizi o prestazioni professionali assolutamente lecite, in quanto il trasferimento di 2 mila o più euro in contanti in unica soluzione rappresenta un illecito oggettivo. Tutti i destinatari degli obblighi, e quindi anche i professionisti, devono segnalare al MEF le violazioni:

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Il Sole 24 Ore ricorda oggi che dal primo luglio scatta il limite a 2000 euro per i pagamenti in contanti:

Dal 1° luglio scattano limiti più stringenti all’uso del contante. Diventano vietati i trasferimenti di denaro tra privati (o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o titoli al portatore) pari o superiori a 2mila euro. La soglia per l’uso del cash viene infatti ridotta a 1.999,99 euro, rispetto ai precedenti 2.999,99 euro.  Quella in arrivo è la quinta modifica in dieci anni, ed è stata stabilita dal decreto fiscale (Dl 124/2019, articolo 18) collegato alla legge di Bilancio 2020. Decreto che ha anche previsto un prossimo ulteriore abbassamento: dal 1° gennaio 2022 il limite passerà a mille euro (saranno cioè ammessi pagamenti in contante fino a 999,999 euro).

Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, la sanzione per le persone coinvolte va da 2mila a 50mila euro. Se la violazione riguarda importi superiori a 250mila euro, la sanzione viene quintuplicata sia nel minimo (portata quindi a 10mila euro) che nel massimo (a 250mila euro).

primo luglio tetto contante 2000 euro
I paesi d’Europa con le soglie per il contante (Italia Oggi, 15 giugno 2020)

L’abbassamento era già stato programmato dal governo con l’ultima manovra (in cui c’è anche l’ulteriore ribasso a mille euro dal 2022). çe sanzioni minime scendono da 3000 a 2000 euro  per effetto delle modifiche apportate agli art. 49 e 63 del decreto legislativo 231/07 dal collegato fi scale alla legge di Bilancio per il 2020.

Le norme che prevedono l’abbassamento della soglia dei limiti previsti dall’art. 49, comma 1, del dlgs 231/07 sono introdotte attraverso il comma 3-bis, inserito dall’art. 18, comma 1, lett. a) del dl 26/10/19, n. 124 convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157 (collegato fi scale alla legge di bilancio per il 2020). Nel comma citato, viene prevista una sorta di «soglia mobile» che verrà ulteriormente abbassata fra 18 mesi. In esso si dispone che: «a decorrere dall’1/7/2020 e fi no al 31/12/2021, il divieto di trasferimento di contanti e la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta sia riferito alla cifra di 2 mila euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di mille euro».

Il pagamento al di sopra della soglia è vietato anche a fronte di un contratto di compravendita di beni e servizi o prestazioni professionali assolutamente lecite, in quanto il trasferimento di 2 mila o più euro in contanti in unica soluzione rappresenta un illecito oggettivo. Tutti i destinatari degli obblighi, e quindi anche i professionisti, devono segnalare al MEF le violazioni:

«Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 (dell’art. 49, ndr), è fissato a 2 mila euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 è fi ssato a euro mille». Il 1° luglio quindi, costituirà un ulteriore spartiacque anche a livello sanzionatorio infl uenzando non solo le sanzioni ma altresì le oblazioni, di cui all’art. 65, comma 9. Sarà infatti ridotta anche la sanzione minima dell’oblazione che passerà da 6 mila a 4 mila euro (minor importo ai sensi dell’art. 16 della legge 689/81 fra il doppio del minimo e 1/3 del massimo).

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