La cannabis sativa a tavola

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-01-17

Italia Oggi spiega oggi come funziona la legge sulla cannabis a tavola, che coinvolge i semi di canapa e della farina da questi ottenuta, ma anche l’olio ricavato dalle sementi di cannabis

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I derivati della cannabis sativa possono essere usati come alimenti, ingredienti e integratori alimentari. L’importante è che il loro contenuto di principio attivo THC (tetraidrocannabinolo) sia estremamente ridotto, quando non prossimo allo zero. Italia Oggi spiega oggi come funziona la legge sulla cannabis a tavola, che coinvolge i semi di canapa e della farina da questi ottenuta, ma anche l’olio ricavato dalle sementi di cannabis. I semi, peraltro, potranno essere utilizzati in qualsiasi forma; anche triturati, spezzettati, macinati.

Ma quali alimenti si producono con la canapa? Secondo Coldiretti: «C’è un vero e proprio boom, che va dai biscotti ai taralli, dal pane alla farina, fino all’olio. E c’è anche chi la usa per produrre ricotta, tofu e una gustosa bevanda vegana, oltre alla birra». Il via libera arriva attraverso un decreto del ministero della salute del quattro novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio scorso.

Il provvedimento giunge al termine di un processo normativo, innescato dalla legge n. 242 del 2 dicembre 2016, che reca disposizioni per la promozione della coltivazione e della fi liera agroindustriale della canapa, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 304 del 30 dicembre 2016 ed entrata in vigore il 14/1/2017. In particolare, l’articolo 5 di quest’ultima legge aveva imposto che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore il dicastero della salute avrebbe dovuto defi nire per decreto i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti. Questo decreto arriva dunque dopo oltre due anni e mezzo dalla norma che lo ha richiesto.

cannabis a tavola
La cannabis a tavola (Italia Oggi, 17 gennaio 2020)

E, come detto, fissa i valori delle concentrazioni massime (limiti massimi) di THC totale ammissibili negli alimenti ai fini del controllo ufficiale. Non solo. Include anche una disposizione di mutuo riconoscimento, che fa salve sul mercato italiano «le merci legalmente commercializzate in un altro stato Ue o in Turchia», così come le merci provenienti da Norvegia, Islanda e Liechtenstein; tutte queste merci vengono considerate compatibili in automatico, dunque legalmente commercializzabili anche in Italia. Di fatto, vengono esonerate dai limiti stringenti imposti dal decreto italiano, in ossequio al regolamento Ue n. 764 del 9 luglio 2008.

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