Gli aiuti per chi non riesce a pagare il mutuo

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2016-03-10

Cosa cambia con le nuove regole sui mutui e le agevolazioni su tre livelli

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Con le nuove regole sui mutui che ieri hanno ricevuto il sì condizionato di Camera e Senato ci sono nuovi strumenti e aiuti per chi non riesce a pagare il mutuo. Le nuove regole, che si applicano solo se il mutuatario firmerà una clausola, prevedono che la banca potrà vendere l’immobile del debitore dopo 18 rate non pagate senza passare dal giudice, a differenza della vecchia regola (ma tuttora in vigore per tutti i mutui in Italia) che permette di adire al giudice dopo sette rate non pagate: il debitore nel caso potrà fare affidamento sulla posizione del giudice.

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Mutui, cosa cambia (Il Sole 24 Ore, 10 marzo 2016)

Vito Lops sul Sole 24 Ore riepiloga le altre differenze:

Se l’immobile viene venduto (o dalla banca con la nuova norma o in asta con la vecchia) la nuova norma prevede che in caso di ricavo inferiore rispetto al debito residuo la posizione debitoria resta aperta. Mentre per i nuovi mutui verrà comunque chiusa una volta che l’immobile passa alla banca. Al di là delle differenze, “vecchi mutuatari” e “nuovi mutuatari” saranno accomunati dalle agevolazioni sociali attualmente previste per i pagamenti in difficoltà. Il ministero delle Finanze e l’Associazione bancaria italiana negli ultimi anni hanno messo in campo una serie di misure per venire incontro a chi è in difficoltà con il rimborso del mutuo prevedendo agevolazioni su tre livelli, grazie anche alla collaborazione delle principali associazioni dei consumatori. Il primo è il “Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa”. Possono accedervi i mutuatari con un reddito Isee non superiore a 30mila euro, un mutuo non superiore a 250mila euro e relativo all’acquisto della prima casa, in caso di: perdita del posto di lavoro (sia a tempo determinato che indeterminato), morte o sopraggiunto handicap grave o condizione di non autosufficienza.
In questi casi è possibile sospendere il pagamento dell’intera rata. Il fondo verserà la quota interessi alla banca nel periodo coperto dall’agevolazione. A scadenza il debitore dovrà ritornare a rimborsare il debito residuo, spalmato però su una durata più corta. Da maggio 2013 a gennaio 2016 hanno potuto sospendere per 18 mesi il pagamento delle rate 26.619 le famiglie per un controvalore di 2,5 miliardi di debito residuo. In questo fondo non è stata inclusa la categoria dei cassaintegrati. Ed è per questo motivo che da marzo 2015 l’Abi e le principali associazioni dei consumatori hanno concluso un accordo che estende la possibilità di sospendere il pagamento anche a questa categoria. In questo caso però il mutuatario potrà sospendere il pagamento solo della quota capitale della rata mentre dovrà continuare a pagare gli interessi. È attivo da un anno e finora ha all’attivo quasi mille sospensioni.
 

Infine c’è il “Fondo di garanzia prima casa” che offre alle banche una garanzia del 50% sul rimborso. Questo per favorire l’accesso al credito a giovani che dispongono di un reddito in grado di sostenere il pagamento delle rate, ma non della liquidità iniziale (almeno il 20% del valore dell’immobile visto che normalmente le banche non concedono mutui superiori all’80%) per chiedere un mutuo.

Leggi sull’argomento: I mutui, gli espropri e il doppio regime che verrà

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