Fino a quando si può richiedere il reddito di emergenza

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-06-18

Il reddito di emergenza si può richiedere fino al 31 luglio: l’annuncio dell’INPS. Come si richiede e quali documenti bisogna presentare

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Il termine di presentazione delle domande di Reddito di emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2020. Lo stabilisce l’articolo 2 del decreto legge 16 giugno 2020, n. 52 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 16 giugno 2020), in deroga a quanto stabilito dal precedente decreto n. 34/2020, che aveva fissato la scadenza al 30 giugno 2020. Si ricorda che la domanda può essere presentata all’Inps attraverso i seguenti canali: online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identita’ Elettronica); tramite i servizi offerti dai CAF e dai Patronati.  Per accedere al Rem è necessario avere un Isee non superiore a 15mila euro, un patrimonio mobiliare che, al massimo, può arrivare a 20mila euro. Il Rem sarà corrisposto per sole due mensilità, poi cesserà.

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Gli effetti delle misure (Il Messaggero, 11 maggio 2020)

La misura che, a differenza di altri bonus riconosciuti con il Covid-19, prevede condizioni precise, a partire da una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) valida al momento della richiesta e un Isee non superiore ai 15mila euro. Inps da febbraio offre la possibilità di scaricare l’Isee precompilato dal sito ma questa facilitazione non basta, evidentemente, per cittadini ai margini della società. Non solo. Il Rem è incompatibile con tutte le altre forme di aiuti già attivate ed è pure previsto un requisito patrimoniale mobiliare inferiore ai io-2omila euro a seconda del numero dei componenti familiari. Un po’ troppo – secondo i critici – per garantire il successo di questa sorta di deroga temporanea al Reddito di cittadinanza che è riconosciuta anche ai cittadini stranieri (basta la residenza) i quali, secondo i calcoli, potrebbero rientrare nei requisiti per una platea di almeno 250mila nuclei.

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Reddito di emergenza: la determinazione dell’importo (da: sito INPS)

Per poter fare domanda all’Inps, bisogna essere residenti in Italia e avere un reddito familiare nel mese di aprile del 2020 inferiore al sussidio che si otterrebbe, altrimenti c’è un’integrazione fino a raggiungere quella soglia. E ancora il patrimonio mobiliare familiare nel 2019 deve essere inferiore a 10mila euro, soglia accresciuta di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20mila euro. L’Isee deve essere sotto i 15mila euro. La domanda di Rem istituito – ricorda l’Inps – come misura straordinaria di sostegno al reddito per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali – va presentata entro il 30 giugno. Se è stata fatta entro il 31 maggio i mesi pagati saranno quelli di maggio e giugno, se invece è fatta nel mese di giugno saranno pagati i mesi di giugno e luglio. Il Rem può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line presentando domanda sul sito (con il Pin, lo Spid, la Cns e o la carta di identità elettronica) o attraverso i patronati. La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare. I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di verifica, anche a campione. Il richiedente deve essere residente in Italia al momento della domanda. Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni Isee con indicatori ordinario e corrente.

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Reddito di emergenza: la determinazione dell’importo (da: sito INPS)

Non è valida per la richiesta l’attestazione Isee riferita al nucleo ristretto. Il valore del reddito familiare nel mese di aprile 2020 deve essere inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. Per determinarlo si moltiplica 400 euro (valore minimo del Rem per famiglia con un solo componente) per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente. Questa scala può raggiungere la soglia massima di 2, ovvero di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee.

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