La fatturazione elettronica dal primo gennaio 2019

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2018-12-11

Le operazioni possono riguardare sia la pubblica amministrazione che la fatturazione tra privati. Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio, nel regime forfettario e i piccoli produttori agricoli

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Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica tra privati introdotto a partire dal primo gennaio 2019 riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Le operazioni possono riguardare sia la pubblica amministrazione che la fatturazione tra privati. Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio, nel regime forfettario e i piccoli produttori agricoli. In attesa della conversione definitiva del decreto legge 119/2018, sono stati esclusi anche i medici e i farmacisti per le operazioni che già comunicano telematicamente al sistema tessera sanitaria nazionale. Ogni fattura elettronica dovrà essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI) in formato elettronico e quindi transitare dall’Agenzia delle Entrate. Secondo le previsioni della stessa Agenzia delle Entrate, la fatturazione elettronica dovrebbe garantire un introito di circa 1,9 miliardi visto che saranno poco più di 3 milioni le partite Iva coinvolte. Il Sole 24 Ore segnala oggi che la copia analogica al consumatore ha comunque valore fiscale:

La norma stabilisce, al comma 3, che le copie analogiche di documenti informatici possano essere ottenute, alternativamente, apponendo a stampa un contrassegno sulla base dei criteri definiti con le linee guida. Il contrassegno apposto sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale; non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.

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La legge, quindi, impone l’intervento di «un pubblico ufficiale a ciò autorizzato», per attestare la conformità all’originale della copia analogica di una fattura elettronica o, in alternativa, l’apposizione di un contrassegno sulla base dei criteri definiti con le linee guida Agid, a oggi non ancora emanate. Pertanto, attualmente per avere una copia autentica dell’e-fattura occorre passare dal segretario comunale o dal notaio, a meno che non si estenda l’autorizzazione all’autentica ad altri soggetti, così come previsto in materia «Giustizia tributaria digitale», di cui all’articolo 16, comma 1 lettera b) del decreto collegato (119/2018) che introduce il nuovo articolo 25 bis «Potere di certificazione di conformità» (Dlgs 546/92).

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