Economia
Ecobonus 110%: i massimali di spesa per le opere
neXtQuotidiano 01/07/2020
Per gli interventi di coibentazione si passa dagli attuali 60mila euro ad unità abitativa a tre fasce di limiti di spesa: 50mila per gli edifici unifamiliari, 40mila per gli immobili da due a otto unità abitative e 30mila euro per gli edifici con più di otto unità
Da oggi è in vigore l’ecobonus 110% in attesa della conversione in legge del decreto rilancio che dovrebbe arrivare a metà mese. Le prime correzioni tramite emendamenti verranno votate oggi dalla Commissione Bilancio. L’emendamento riformulato dal Governo sposta il termine entro cui le Entrate devono emanare il provvedimento attuativo: i 30 giorni decorrono dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl. Il Sole 24 Ore oggi spiega quali sono i massimali di spesa per le opere:
Come già anticipato su queste pagine tra i correttivi oggi al voto ci sono:
• la riduzione dei massimali di spesa per il cappotto termico, differenziati in base al tipo di edificio;
• la possibilità di usare il superbonus energetico per due case, oltre i lavori condominiali, senza limiti tra prima e seconda casa, nonché per le unità site all’interno di edifici plurifamiliari indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno: in sintesi le villette a schiera;
• la possibilità che l’intervento di cambio della caldaia si applichi anche 110%
•Lo sconto fiscale vale per la riqualificazione energetica degli edifici e perla messa in sicurezza anti-sismica agli impianti a collettore solare e l’estensione ai lavori per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente;
• per gli immobili vincolati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali si prevede che la detrazione del 110% spetti a tutti gli interventi di efficientamento a prescindere dall’obbligo di intervenire sul cappotto termico o sulla sostituzione della caldaia, nel rispetto comunque del requisito del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio.
Per gli interventi di coibentazione si passa dagli attuali 60mila euro ad unità abitativa a tre fasce di limiti di spesa: 50mila per gli edifici unifamiliari, 40mila per gli immobili da due a otto unità abitative e 30mila euro per gli edifici con più di otto unità. Stesso meccanismo per la sostituzione di impianti di riscaldamento e raffrescamento a condensazione con impianti a pompa di calore: il limite indicato dall’emendamento è di 20mila euro ad unità abitativa negli edifici fino a otto unità e di 15mila per gli edifici con più di otto. Resta a 30mila euro il tetto di spesa per sostituire la caldaia in abbinata all’installazione di impianti fotovoltaici, dove viene aggiunta la possibilità di inserire impianti di microcogenerazione a collettori solari o impianti a biomassa con classe di qualità a 5 stelle. Per questi ultimi, precisa il correttivo, il bonus spetta solo in caso di sostituzione di altri impianti a biomassa.