Economia

Ecobonus 110%: i massimali di spesa per le opere

neXtQuotidiano 01/07/2020

Per gli interventi di coibentazione si passa dagli attuali 60mila euro ad unità abitativa a tre fasce di limiti di spesa: 50mila per gli edifici unifamiliari, 40mila per gli immobili da due a otto unità abitative e 30mila euro per gli edifici con più di otto unità

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Da oggi è in vigore l’ecobonus 110% in attesa della conversione in legge del decreto rilancio che dovrebbe arrivare a metà mese. Le prime correzioni tramite emendamenti verranno votate oggi dalla Commissione Bilancio. L’emendamento riformulato dal Governo sposta il termine entro cui le Entrate devono emanare il provvedimento attuativo: i 30 giorni decorrono dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl. Il Sole 24 Ore oggi spiega quali sono i massimali di spesa per le opere:

Come già anticipato su queste pagine tra i correttivi oggi al voto ci sono:
• la riduzione dei massimali di spesa per il cappotto termico, differenziati in base al tipo di edificio;
• la possibilità di usare il superbonus energetico per due case, oltre i lavori condominiali, senza limiti tra prima e seconda casa, nonché per le unità site all’interno di edifici plurifamiliari indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno: in sintesi le villette a schiera;
• la possibilità che l’intervento di cambio della caldaia si applichi anche 110%
•Lo sconto fiscale vale per la riqualificazione energetica degli edifici e perla messa in sicurezza anti-sismica agli impianti a collettore solare e l’estensione ai lavori per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente;
• per gli immobili vincolati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali si prevede che la detrazione del 110% spetti a tutti gli interventi di efficientamento a prescindere dall’obbligo di intervenire sul cappotto termico o sulla sostituzione della caldaia, nel rispetto comunque del requisito del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio.

seconde case ecobonus

Ecobonus: la mappa del nuovo incentivo (Il Sole 24 Ore, riproduzione parziale, 16 giugno 2020)

Per gli interventi di coibentazione si passa dagli attuali 60mila euro ad unità abitativa a tre fasce di limiti di spesa: 50mila per gli edifici unifamiliari, 40mila per gli immobili da due a otto unità abitative e 30mila euro per gli edifici con più di otto unità. Stesso meccanismo per la sostituzione di impianti di riscaldamento e raffrescamento a condensazione con impianti a pompa di calore: il limite indicato dall’emendamento è di 20mila euro ad unità abitativa negli edifici fino a otto unità e di 15mila per gli edifici con più di otto. Resta a 30mila euro il tetto di spesa per sostituire la caldaia in abbinata all’installazione di impianti fotovoltaici, dove viene aggiunta la possibilità di inserire impianti di microcogenerazione a collettori solari o impianti a biomassa con classe di qualità a 5 stelle. Per questi ultimi, precisa il correttivo, il bonus spetta solo in caso di sostituzione di altri impianti a biomassa.

Leggi anche: Ecobonus esteso alle seconde case con massimali ridotti

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