Ecobonus 110%: i bonus sul risparmio energetico

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-07-11

Gli interventi ammessi alle detrazioni che potranno accedere all’ecobonus 110% se si agisce sul cappotto termico dell’edificio o sulla caldaia

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Il Sole 24 Ore pubblica oggi una mappa (che riproduciamo in parte)  degli interventi ammessi alle detrazioni che potranno accedere all’ecobonus 110% se si agisce sul cappotto termico dell’edificio o sulla caldaia. Nella tabella  c’è il dettaglio di tutti gli interventi che, ad esempio, con il cappotto termico sul 25% delle superfici dell’edificio (tetti a spiovente compresi) possono lievitare fino al 110 per cento. Per ogni singola tipologia di lavoro è riportato il limite alla detrazione fiscale fino ad oggi riconosciuta, l’importo massimo della  spesa ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui è ripartito il bonus edilizio.

Uno degli aspetti innovativi del superbonus del 110% introdotto dal  “decreto rilancio” è proprio quello di consentire ai cittadini e alle imprese di far salire sul maxi sconto anche una serie di interventi che il  contribuente può eseguire sul singolo appartamento beneficiando di sconti fiscali di differente portata ricompresi tra il 50% e il 90%. A prevedere questa possibilità, infatti, è il comma 2 dell’articolo 119 del “decreto rilancio” secondo cui l’aliquota agevolata si applica anche a tutti  gli interventi di efficientamento energetico contenuti nell’articolo 14 del decreto legge 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente. La condizione posta dal Governo e dal legislatore è che questi interventi, per ottenere il maxibonus, siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sul cappotto termico o sulle caldaie

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Superbonus 110%: il risparmio energetico (IL Sole 24 ore, 11 luglio 2020)

In fase di conversione in legge del Dl, la commissione Bilancio della Camera ha posto una sola deroga a questa regola e al cosiddetto effetto “locomotiva” degli interventi di efficientamento. Secondo l’emendamento approvato in commissione se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42) o gli interventi sull’involucro o sugli impianti di riscaldamento sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica comunque a tutti gli interventi di efficientamento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente. Resta comunque inalterato il vincolo del miglioramento di almeno due classi energetiche, quindi senza doppio salto nessun superbonus.

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