Ecobonus 110% per gli infissi: quando è possibile? La guida alle detrazioni dell’Agenzia delle Entrate

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-07-25

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online un manuale di 34 pagine che attraverso casi e indicazioni pratiche riassume i dettagli di una delle misure che caratterizzano il decreto Rilancio. Nella guida si spiega che il Superbonus è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online un manuale di 34 pagine che attraverso casi e indicazioni pratiche riassume i dettagli di una delle misure che caratterizzano il decreto Rilancio. Nella guida si spiega che il Superbonus è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). L’ecobonus del 110% spetta prima di tutto per gli interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

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Ecobonus 110%: la guida dell’Agenzia delle entrate (Corriere della Sera, 25 luglio 2020)

Per quanto riguarda i beneficiari, spiega ancora l’Agenzia delle Entrate, possono accedere al Superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. La guida chiarisce che i soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.

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Il Dl Rilancio ha anche introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario.

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Le detrazioni per gli interventi antisismici

Il Messaggero intanto oggi spiega che per la cessione del credito e lo sconto in fattura, sarà necessaria l’asseverazione di un commercialista o del Caf sulla regolarità dei documenti. Questa attestazione, differentemente di quanto era circolato, non sarà invece necessaria se il contribuente deciderà di utilizzare lui stesso la detrazione. I tecnici abilitati (architetti e ingegneri), dovranno invece asseverare che i lavori effettuati rientrino nei parametri stabiliti per ottenere i bonus e dovranno anche certificare la congruità delle spese sostenute. I massimali di queste ultime saranno stabiliti da un decreto del ministero dello Sviluppo. Per i professionisti che attestano il falso, ci sarà una sanzione da 2 mila a 15 mila euro per ogni falsa dichiarazione. Per questo gli stessi  professionisti dovranno dotarsi di una polizza assicurativa di almeno 500 mila euro per gli eventuali danni causati allo Stato.

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