Salvini a processo: qual è la sua difesa tra sequestro e scelta politica

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-10-02

Cosa succederà sabato a Catania, quando inizierà l’udienza preliminare davanti al giudice Nunzio Sarpietro in cui si deciderà se Salvini dovrà essere rinviato a giudizio per per il sequestro di persona di 131 migranti trattenuti a bordo della nave Gregoretti tra il 27 e il 31 luglio 2019? Come vuole difendersi Salvini?

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Cosa succederà sabato a Catania, quando inizierà l’udienza preliminare davanti al giudice Nunzio Sarpietro in cui si deciderà se Salvini dovrà essere rinviato a giudizio per per il sequestro di persona di 131 migranti trattenuti a bordo della nave Gregoretti tra il 27 e il 31 luglio 2019? Come vuole difendersi Salvini? Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera riporta le tesi dell’accusa e della difesa del Capitano. Per l’accusa la mancata autorizzazione allo sbarco decisa da Salvini, allora ministro dell’Interno, provocò una «situazione di costrizione a bordo delle persone soccorse, con conseguente apprezzabile limitazione della libertà di movimento dei migranti», trattenuti in «condizione di disagio e sofferenza», nonostante dopo il soccorso l’Italia avesse «l’obbligo giuridico a rilasciare il Pos», ovvero il luogo sicuro per lo sbarco:

La difesa di Salvini ribatte che, stando alle convenzioni internazionali, «un luogo sicuro potrebbe non essere necessariamente sulla terraferma»; anche la Gregoretti lo era, visto che ai migranti «furono garantiti» cure mediche e cibo: «Tre pasti al giorno preparati in ottime condizioni igienico-sanitarie».

L’istruttoria dei giudici per i reati ministeriali ha accertato come «non vi fossero ragioni tecniche ostative all’autorizzazione allo sbarco», ritardato solo dalla «volontà politica del senatore Salvini di chiedere ai partner europei una comune assunzione di responsabilità del problema della gestione dei flussi migratori, sollecitando una redistribuzione dei migranti sbarcati in Italia». Tuttavia quella volontà non era «incompatibile con il rispetto delle convenzioni internazionali vigenti», perché «le persone soccorse potevano tempestivamente essere sbarcate e avviate all’hotspot di prima accoglienza per l’identificazione, salvo poi essere smistate secondo gli accordi eventualmente raggiunti a livello europeo».

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Secondo la difesa di Salvini «la permanenza dei migranti a bordo della Gregoretti era giustificata dal legittimo svolgimento di una fase interna al procedimento di accoglienza dei cittadini di Paesi terzi nell’ambito dell’Unione Europea». Inoltre la permanenza dei migranti a bordo della Gregoretti sarebbe stata giutificata per il ritrovamento dopo il salvataggio di uno zainetto con due dispositivi GPS, che secondo quanto sostiene la memoria difensiva era l’indizio di «probabile presenza a bordo, tra i migranti, degli scafisti responsabili del traffico», fatto che «imponeva la massima cautela nello sbarco». Per l’accusa invece:

Durante l’istruttoria condotta dal tribunale dei ministri, nessuno dei testimoni ascoltati «ha riferito informazioni sulla possibile presenza, tra i soggetti soccorsi, di persone pericolose per la sicurezza e l’ordine pubblico nazionale»

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