Dichiarazione integrativa: senza scudo rischio flop

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2018-11-01

Resta ferma l’applicabilità dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro o beni provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori. Il rischio è aderire e finire nei guai lo stesso

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La dichiarazione integrativa della Pace Fiscale senza scudo penale è a rischio flop. L’articolo 9, comma 9 del DL 119/2018 potrebbe così diventare, dopo le polemiche sulla manina, il motivo del mancato raggiungimento degli obiettivi della legge voluta dalla Lega e sopportata dai 5 Stelle, visto che pare avverarsi quanto sostenuto da Laura Castelli un paio di giorni fa a DiMartedì. Il Sole 24 Ore oggi spiega che la norma punisce con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni coloro che fraudolentemente si avvalgono della Dis, per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati «diversi» dai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Aggiungendo, però, che resta ferma l’applicabilità dei reati di riciclaggio , autoriciclaggio, impiego di denaro o beni provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori.

Quindi, sembrerebbe da un lato che la Dis potrebbe essere fatta per sanare reati tributari di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti, per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e, dall’altro lato, non potrebbe essere effettuata per qualsiasi altro reato tributario o per qualsiasi altro delitto non tributario.

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Dichiarazione integrativa, i conti dell’Ordine dei Commercialisti (La Repubblica, 25 ottobre 2018)

Secondo elemento di perplessità è il richiamo della norma ai reati di riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori. Infatti, non è chiaro se la stessa norma punisca comunque coloro che fanno una corretta integrativa speciale o configuri una causa di non punibilità. Con quest’ultima interpretazione, si arriverebbe al paradosso che chi sana il reato fiscale presupposto individuato dalla norma sarebbe comunque passibile di procedimento penale per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori.

Lo stesso problema riguarda la disciplina antiriciclaggio, perché i soggetti sarebbero costretti a segnalare l’operazione come sospetta e rifiutarsi di effettuarla.

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