Cos'è lo split payment

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2017-02-08

Lo split payment è il meccanismo di inversione contabile in base al quale le pubbliche amministrazioni che acquistano beni e servizi versano l’Iva direttamente all’Erario e non ai fornitori. L’AGI pubblica sul suo sito una scheda esplicativa: in pratica, se un Comune acquista una partita di merce da un fornitore e paga il bene o …

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Lo split payment è il meccanismo di inversione contabile in base al quale le pubbliche amministrazioni che acquistano beni e servizi versano l’Iva direttamente all’Erario e non ai fornitori. L’AGI pubblica sul suo sito una scheda esplicativa: in pratica, se un Comune acquista una partita di merce da un fornitore e paga il bene o il servizio 100.000 euro di imponibile e 22.000 euro di Iva (aliquota al 22%), per un costo totale di 122.000 euro, in base a questo meccanismo è tenuto a corrispondere all’impresa fornitrice della merce l’importo di 122.000 euro trattenendo l’Iva di 22.000 euro che verserà successivamente allo Stato. Lo split payment è stato introdotto con la legge di stabilità 2015 con l’obiettivo dichiarato di prevenire le frodi in ambito Iva ed è una delle misure anti-evasione che il governo intende mettere in campo nella manovra di aggiustamento da 3,4 miliardi chiesta dalla Commissione europea.
split payment
Nel 2016 questo meccanismo ha garantito maggior gettito per circa 10 miliardi. Il Tesoro ha chiesto a Bruxelles di estendere fino al 2020 la deroga alle normali regole Iva che scade a fine 2017 e di includere anche soggetti e transazioni finora esclusi da questo regime, come i rapporti commerciali con le società pubbliche. Le pubbliche amministrazioni interessate sono: lo Stato, organi dello Stato (ancorché dotati di personalità giuridica), enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti, Camere di commercio, istituti universitari, Asl ed enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e di cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza, enti di previdenza. Sono invece soggetti esclusi: gli enti privatizzati, le aziende speciali, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, gli enti e gli istituti di ricerca, le agenzie fiscali e le autorità amministrative indipendenti e le agenzie.

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