Come usare il bonus affitti per il mese di marzo

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-06-09

Nuovo sconto solo per chi non ha usato il credito d’imposta del Cura Italia. Molte delle situazioni prima escluse oggi possono godere del beneficio

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Il Sole 24 Ore spiega oggi come usare il bonus affitti per il mese di marzo, ovvero l’agevolazione fiscale sulle locazioni di marzo 2020 prevista dai decreti Covid-19. La circolare 14/E delle Entrate conferma che laddove non sia stato utilizzato il credito d’imposta “botteghe e negozi” in quanto non soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 65 del Dl 18/2020, è possibile fruire per lo stesso periodo del bonus previsto dal Dl Rilancio, se si si rispettano le nuove condizioni di accesso.

Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo disciplinato dall’articolo 28 del Dl 34/2020 si applica anche ai canoni di locazione relativi allo scorso mese di marzo. Lo stesso mese era stato interessato anche dal bonus disciplinato dall’articolo 65 del Dl 18/2020, la cui applicazione era più rigida sul piano soggettivo (accesso riservato alle imprese) e oggettivo.

Ora, alla luce delle nuove regole e dei chiarimenti varati, c’è quindi la concreta possibilità che molte situazioni prima escluse, possano rientrare nel range di applicazione dell’agevolazione fiscale. Il primo nuovo cluster riguarda le innovate tipologie contrattuali ammissibili al bonus rispetto al solo comparto delle locazioni immobiliari previsto dal decreto cura Italia. Ci riferiamo in particolare agli affitti di azienda aventi ad oggetto almeno un immobile, ai contratti di concessione e ai contratti di servizi a prestazioni complesse.

bonus affitti marzo
Il credito d’imposta per i canoni in locazione (Il Sole 24 Ore, 9 giugno 2020)

Vi sono infatti una serie di casi in cui il credito d’imposta «negozi e botteghe» non si applicava che meritano oggi di essere riconsiderati:

Oltre ai limiti soggettivi già evidenziati, ricordiamo che il bonus previsto dall’articolo 65 del Dl 18/2020 non si è applicato alle attività indicate negli allegati 1 e 2 del Dpcm dell’11 marzo. In pratica, il credito è stato negato a tutti i soggetti che, nonostante il lockdown, hanno potuto proseguire con il lavoro trattandosi di attività «essenziali». In questo contesto, vi sono state anche situazioni che non è stato chiaro se potessero o meno fruire del bonus. Un primo caso riguarda chi, pur rientrando nell’ambito delle attività essenziali, ha comunque deciso di sospendere l’attività, considerando la straordinarietà del momento. Altro caso sono i soggetti «multi attività», con codici Ateco solo in parte rientranti nelle attività individuate negli allegati 1 e 2 del Dpcm 11 marzo come, le attività miste bar-tabaccherie svolte negli stessi locali.

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