Come funziona la sospensione dei versamenti tributari e contributivi

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-04-21

La sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e maggio 2020 previsti purché l’impresa abbia subìto una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente varranno indipendentemente dal fatturato anche per le imprese che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 marzo 2019

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La sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e maggio 2020 previsti purché l’impresa abbia subìto una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente varranno indipendentemente dal fatturato anche per le imprese che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 marzo 2019. Lo scrivono i Consulenti del Lavoro in una circolare che spiega quali sono i soggetti interessati alla sospensione delle tasse e dei contributi previsto dal decreto liquidità.

Come funziona la sospensione dei versamenti tributari e contributivi

La norma – spiegano – è diretta a sostenere i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno inciso sulla liquidità dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo ma se il confronto dei fatturati è possibile per le aziende che erano attive già prima del marzo 2019 non è possibile per quelle che hanno iniziato l’attività da aprile 2019.

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La sospensione dei versamenti tributari e contributivi (Consulenti del Lavoro)

Tra i soggetti aventi diritto alle citate sospensioni dei versamenti rientrano anche gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019. Per questi, ai fini della sospensione dei versamenti per il mese di aprile e di maggio 2020, la norma non prevede alcuna condizione collegata alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 (compresi i versamenti delle due rate relative al saldo IVA 2019, che il contribuente abbia rateizzato e che siano scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020; anche in questo caso il versamento potrà essere eseguito entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data).

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