Chi accede e chi no al Superbonus 110%

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-07-27

Non solo proprietari: il superbonus è riconosciuto anche a inquilini, usufruttuari e comodatari ma il limite di spesa è complessivo e si calcola sul singolo immobile

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Il Sole 24 Ore riepiloga oggi chi può accedere e chi non può accedere al Superbonus 110%, segnalando che la detrazione non è riconosciuta soltanto ai proprietari ma anche a inquilini, usufruttuari e comodatari ma il limite di spesa è comunque complessivo e si calcola sul singolo immobile.

Il superbonus del 110% riguarda solo gli interventi effettuati:
 dai condomìni;
 dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su singole unità immobiliari) solo per un «numero massimo di due unità immobiliari»;
 dagli Iacp (Istituti autonomi case popolari);
 dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
 dalle Onlus, organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale;
 dalle associazioni e società sportive dilettantistiche
(solo per gli spogliatoi).

Oltre ai condomìni, quindi, i principali beneficiari dell’agevolazione sono le persone fisiche. I professionisti sono ammessi solo per gli immobili detenuti a uso privato, non anche per gli studi in cui
esercitano l’attività. Va verificato, quindi, come è stato acquistato o come si detiene l’immobile: se a titolo personale o meno. Come per i condomìni, anche per le persone fisiche le unità  immobiliari possono essere di qualunque tipologia (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9): abitazioni anche secondarie, uffici, negozi o capannoni (singolarmente accatastati o facenti parte di condomìni), purché siano sempre di contribuenti persone fisiche (al di fuori dell’ambito imprenditoriale o professionale).

superbonus 110% a chi spetta
Superbonus 110%: a chi spetta (Italia Oggi, 13 luglio 2020)

Tra i potenziali aventi diritto alla detrazione, rientrano, come ha confermato anche la guida delle Entrate, il nudo proprietario dell’immobile, i titolari di un diritto reale di godimento sull’imobile (come l’uso, l’usufrutto o l’abitazione), di un diritto personale di godimento (come l’inquilino nella locazione o il comodatario nel contratto di comodato) o di una concessione demaniale; così come il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dei i lavori, che ha sostenuto le relative spese.

Leggi anche: Ecobonus 110%: la nuova guida dai lavori alle spese

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