Bonus INPS: le incompatibilità e la scadenza entro il 3 giugno per le domande

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-05-31

Due recenti circolari dell’Inps aiutano a fare il punto della situazione: le cinque tipologie di indennità (che per aprile valgono tutte 600 euro meno quella per il settore agricolo che si ferma a 500) sono incumulabili tra loro

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Per il bonus INPS lo sforzo del governo di raggiungere con i sussidi tutte le categorie potenzialmente in difficoltà (e non tutelate dagli ammortizzatori riservati ai lavoratori dipendenti) ha avuto l’effetto collaterale di creare un labirinto di prestazioni diverse tra le quali può essere difficile orientarsi; Il Messaggero spiega oggi che le prestazioni per di più vanno ad aggiungersi a quelle esistenti in tempi ordinari, già abbastanza ramificate. Due recenti circolari dell’Inps aiutano a fare il punto della situazione.

Bonus INPS: le incompatibilità e la scadenza entro il 3 giugno per le domande

Il quotidiano spiega oggi che è confermato che le cinque tipologie di indennità (che per aprile valgono tutte 600 euro meno quella per il settore agricolo che si ferma a 500) sono incumulabili tra loro: se ne può prendere una sola. E non si possono nemmeno cumulare con la nuova indennità per i lavoratori domestici, con quella per i professionisti iscritti agli Ordini e con quella per gli sportivi.

Per quanto riguarda i pensionati, a loro i bonus sono preclusi in quanto già comunque titolari di un reddito. C’è però un’eccezione, quella dell’assegno ordinario di invalidità. Originariamente il decreto Cura Italia lo aveva equiparato alle altre prestazioni previdenziali e quindi escluso. Ma la norma è stata corretta in Parlamento e ora le varie indennità spettano: coloro che si erano visti respingere la domanda percepiranno quindi d’ufficio le mensilità relative a marzo ed aprile. Chi invece aveva rinunciato a fare domanda proprio a causa dell’incompatibilità vigente all’epoca, potrà presentarla in forma unica per i mesi di marzo e aprile entro il 3 giugno: ovvero il termine dei 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio.

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Gli strumenti UE per la ripresa (Il Messaggero, 31 maggio 2020)

Questa in generale è la scadenza per la presentazione di domande relative a precedenti indennità e va tenuta a mente essendo tra l’altro piuttosto ravvicinata. Anche nel caso di reddito di cittadinanza inferiore alla soglia dei vari bonus andrà fatta richiesta per ottenere la differenza; stavolta però relativamente al solo mese di aprile, perché la correzione è arrivata con il decreto rilancio e non riguarda marzo. In caso di domanda respinta per questo motivo, l’integrazione su aprile avverrà d’ufficio.

Infine il nuovo reddito di emergenza (Rem), che essendo stato pensato come forma di aiuto residuale è incompatibile con quasi tutto: le varie indennità fin qui ricordate (inclusa quella per il lavoro domestico), le diverse forme di pensione, il lavoro dipendente con retribuzione superiore alle soglie del Rem stesso. Anche in questo caso l’eccezione è data dall’assegno ordinario di invalidità.

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