La figuraccia di Bonafede sulla norma salva-leghisti

di Alessandro D'Amato

Pubblicato il 2019-01-15

Il ministro ieri in conferenza stampa assicurava che l’emendamento non avrebbe toccato i processi dei leghisti. Intanto i loro avvocati ne chiedevano l’applicazione a Genova

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“Questa norma non salva nessuno e mi rifiuto di accettare la logica ‘ad personam’ in cui è stato impantanato per anni il dibattito sulla giustizia: a me interessano i cittadini. Mi rifiuto di accettare provocazioni”: è stato chiarissimo ieri Alfonso Bonafede in conferenza stampa a Palazzo Chigi quando ha risposto a una domanda sulla norma salva-leghisti nella legge anticorruzione. E infatti proprio ieri i difensori di due imputati nel processo per le cosiddette ‘Spese pazze’ a carico di alcuni ex e attuali consiglieri di Regione Liguria tra cui l’attuale viceministro Edoardo Rixi hanno iniziato, seppure in via subordinata a una assoluzione, a chiedere la riformulazione del reato da peculato a indebita percezione di erogazioni o fondi pubblici.

La figuraccia di Bonafede sulla norma salva-leghisti

Certo, una richiesta non vuol dire un accoglimento. Ma la tempestività della mossa degli avvocati ci fornisce la certezza che le intenzioni di chi ha presentato l’emendamento fossero esattamente quelle. Tanto più che a novembre un altro tentativo era stato fatto con il medesimo obiettivo: la modifica del reato di peculato per mandare in soffitta i processi dei consiglieri regionali per spese pazze. A muoversi per primi sono stati gli avvocati Pietro Bogliolo e Andrea Corradino durante il processo sulle spese pazze in regione Liguria sostenute con i fondi dei gruppi regionali nel periodo compreso tra il 2010 e il 2012 e che vede tra i 23 imputati il viceministro della Lega Edoardo Rixi per il quale il procuratore aggiunto Francesco Pinto ha chiesto la condanna a 3 anni e 4 mesi. Le difese ne hanno solo accennato, ma ne parleranno sicuramente in sede di controrepliche quando la modifica dell’articolo 316 ter sarà effettivamente in vigore.

E anche Alessandro Vaccaro, difensore di Matteo Rosso (FdI), ha già avvertito la Corte di essere intenzionato a sollevare la questione, forte di una recente pronuncia della Corte d’Appello di Milano, in parte però rovesciata dalla Cassazione. Ferruccio Sansa sul Fatto Quotidiano, che è stato uno dei primi a sollevare la questione della norma, spiega che secondo Mattia Crucioli, avvocato e senatore del MoVimento 5 Stelle, la norma non si applicherà a quei processi. L’uscita è curiosa perché Riccardo Crucioli, fratello di Mattia, è uno dei giudici del secondo filone dei processi sulle spese pazze in Liguria.

Le spese pazze e le norme furbe

“Non ho idea se i parlamentari della Lega che hanno presentato l’emendamento avessero delle intenzioni recondite. Quel che è certo è che, se c’è stata malizia, hanno fatto male i calcoli. La distinzione tra peculato e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato resta: nel primo caso – sostiene Crucioli sul Fatto – deve trattarsi dell’appropriazione di un bene di cui il pubblico ufficiale sia in possesso per ragioni del suo ufficio. Il 316 ter invece continuerà a punire chi si adoperi per ottenere i fondi, magari attraverso false dichiarazioni. Ma a prescindere da chi sia a compiere l’uno o l’altro, i due reati restano diversi. Con buona pace di chi parla di grimaldelli utilizzabili per derubricare l’accusa di peculato”.

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La modifica introdotta è stata da un emendamento che dagli atti della Camera risulta a firma di Gian Luca Vinci, Roberto Turri, Luca Paolini, Gianluca Cantalamessa, Fabio Massimo Boniardi, Manfredi Potenti, Anna Rita Tateo, Ingrid Bisa, Riccardo Marchetti e Flavio Di Muro, tutti leghisti. Prima della modifica, il vecchio articolo diceva: “Chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti…”. Adesso recita così: “La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri”. Con la modifica quelle figure di pubblico ufficiale (come i consiglieri regionali) che prima non erano citate, ora rientrano a chiare lettere nel 316 ter, un articolo che, aldilà dei tecnicismi giuridici, rappresenta, rispetto al peculato, un utilizzo illecito di soldi pubblici ritenuto meno grave. Adesso toccherà agli avvocati sollevare la questione nei processi scorsi, tenendo ben presente che il codice penale stabilisce che il subentro di nuove leggi fa sì che venga applicata «quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo».

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