Attualità
Perché Zuccaro sbaglia a chiedere l’archiviazione di Salvini per la Diciotti
neXtQuotidiano 03/11/2018
Carlo Bonini su Repubblica critica la scelta del procuratore di Catania. E spiega che…
Carlo Bonini su Repubblica oggi spiega perché la richiesta di archiviazione nei confronti di Matteo Salvini fatta da Carmelo Zuccaro, il procuratore che ha ipotizzato reati poi considerati inesistenti dai giudici nei confronti delle ONG, dimostra che Catania è il porto sicuro del ministro, ma non del diritto:
Zuccaro chiede ora infatti al Tribunale dei ministri che l’accusa di sequestro di persona nei confronti del ministro dell’Interno venga archiviata perché il trattenimento illegale sulla Diciotti è stato «giustificato dalla scelta politica, non sindacabile dal giudice penale per la separazione dei poteri, di chiedere in sede Europea la distribuzione dei migranti in un caso in cui, secondo la convenzione Sar, sarebbe toccato a Malta indicare il porto sicuro». È un argomento stupefacente.
E che, tuttavia, ha il pregio di non dissimulare l’enormità del principio che afferma, oltre a tradirne la natura politica. Il procuratore di Catania dovrebbe infatti limitarsi — lo dice la lettera della legge che trova nell’articolo 96 della Costituzione il suo presupposto — a valutare, senza compiere nessun tipo di indagine, la sussistenza degli elementi cosiddetti soggettivi ed oggettivi del reato. Detta altrimenti, e nel caso specifico, l’esistenza di un trattenimento illegittimo a bordo di una nave e la volontarietà e consapevolezza (il cosiddetto dolo) dell’atto con cui quell’abuso si è consumato. Quindi, una volta ravvisatane l’esistenza, rimettere gli atti al Tribunale dei ministri perché il collegio compia gli atti istruttori nel merito e valuti l’eventuale responsabilità dell’indagato chiedendo alla Camera di appartenenza che lo liberi dall’immunità.
Zuccaro infatti non nega l’accaduto (né potrebbe, essendo il fatto avvenuto ed essendo stato qualificato come sequestro di persona da due magistrati prima di lui). Ma, sostituendosi alla valutazione che spetta al Tribunale dei ministri in prima istanza e, in caso di richiesta di giudizio, alla Camera di appartenenza dell’indagato, anticipa una valutazione squisitamente politica che non gli compete.
E lo fa individuando una “ragion di Stato” (il braccio di ferro con Bruxelles e Malta) che, per giunta, si trasforma, prima ancora che un processo abbia inizio, in scriminante “oggettiva” ignota al codice penale. Con un esito a ben vedere paradossale, se portato alle estreme conseguenze. Invocando genericamente il principio della separazione dei poteri e della «insindacabilità» di una scelta politica da parte della giurisdizione, il procuratore di Catania nega infatti la ragion d’essere stessa di una legge che disciplina un procedimento di accusa nei confronti di esponenti del governo accusati di un reato commesso in ragione e per fini politici.
Infatti, intanto esiste una procedura speciale per i reati ministeriali, in quanto è data la possibilità che un membro del governo o un presidente del Consiglio, nel suo agire politico, commetta un reato che ritiene giustificato dalla “ragione di Stato”. Zuccaro consegna insomma l’agire politico all’agognata condizione del legibus solutus, allo stato di eccezione rispetto al principio di uguaglianza di fronte alla legge.