Le alternative ai voucher

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2017-04-03

çe sei tipologie di contratto che si possono utilizzare per farne le veci. Oltre al lavoro subordinato diretto ci sono alternative come la somministrazione di lavoro tramite agenzie, la collaborazione a co.co.co. o a partita iva

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Dopo l’abolizione dei voucher e la resa del governo alle ragioni del referendum il Sole 24 Ore pubblica oggi un’analisi che riepiloga le sei tipologie di contratto che si possono utilizzare per farne le veci. Oltre al lavoro subordinato diretto ci sono alternative come la somministrazione di lavoro tramite agenzie, la collaborazione a co.co.co. o a partita iva, che però siano svincolate dai canoni del lavoro subordinato e della etero organizzazione.

Anche i soggetti che erano destinatari dei voucher non potranno più godere di alcuni benefici: per esempio, i percettori di misure di sostegno al reddito, che non potranno più cumulare lo stipendio derivante da un rapporto di lavoro con i sussidi, come invece potevano fare con i buoni lavoro (fino a 3mila euro annui); ma, in genere, chi percepiva i voucher – senza imposizione fiscale e senza incidenza sul proprio stato di disoccupazione o di inoccupazione – subirà certamente delle conseguenze, anche su eventuali prestazioni assistenziali.
Quel che lascia perplessi e disorienta è la visione e la gestione operata dal legislatore rispetto alla disciplina del lavoro accessorio: prima gli operatori sono stati dotati di uno strumento, il cui campo di applicazione, nel tempo, è stato addirittura allargato e potenziato; ora, di punto in bianco, è avvenuta una soppressione totale, senza aver fornito un’alternativa confacente a soddisfare determinati fabbisogni. Un altro conto sono gli abusi: certamente da combattere, non solo con riferimento all’utilizzo distorto dei voucher, ma nei confronti di tutte quelle situazioni patologiche del mercato del lavoro che si pongono in violazione delle norme di legge.

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Le alternative ai voucher: l’analisi del Sole 24 Ore (3 aprile 2017)

Tutto ciò, senza dimenticare come la stessa legge delega del Jobs act prevedesse espressamente di “estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi”: obiettivo opposto a quello che si è realizzato.

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