Superbonus 110%: cosa fare subito

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-07-09

In attesa dei provvedimenti attuativi del Superbonus 110% è possibile svolgere alcune attività di preparazione portandosi così avanti con il lavoro nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate e il ministero dello Sviluppo Economico diano le coordinate complete ai possibili beneficiari. Ecco quali

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In attesa dei provvedimenti attuativi del Superbonus 110% è possibile svolgere alcune attività di preparazione portandosi così avanti con il lavoro nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate e il ministero dello Sviluppo Economico diano le coordinate complete ai possibili beneficiari. In particolare, spiega oggi Il Sole 24 Ore, una prima operazione da avviare è l’analisi dell’oggetto del futuro intervento: è necessario conoscere la consistenza dell’edificio e le sue caratteristiche energetiche, impiantistiche e strutturali. Oltre a una diagnosi degli aspetti costruttivi, servirà anche una diagnosi delle questioni burocratiche. È fondamentale, infatti, capire anche se vi sia conformità dal punto di vista urbanistico, edilizio e amministrativo. Poi c’è la valutazione di fattibilità:

Una volta inquadrate le caratteristiche dell’edificio, si devono individuare le criticità per poi procedere all’individuazione delle lavorazioni necessarie. Questa fase è fondamentale per la quantificazione economica degli interventi. Si tratta di una fase di diagnosi completa del fabbricato, non necessariamente troppo dettagliata, in quanto, qualora i lavori non siano fatti, resterà una spesa pura, non detraibile. Questo consente di preparare una valutazione di fattibilità tecnico economica iniziale, documento essenziale per poter valutare se vi sono i requisiti per poter fruire delle detrazioni.

regole finali ecobonus 110%
Le regole finali dell’ecobonus 110% (Il Sole 24 Ore, 4 luglio 2020)

In più, se per gli interventi trainanti come il cappotto termico  è necessario aspettare le indicazioni delle Entrate, ci sono altre operazioni che, nell’attesa, è possibile fare:

 Per esempio, ci si può portare aventi con altri interventi green come il cambio degli infissi, il cui bonus verrà trascinato al 110% con gli interventi trainanti. Con la conversione in legge del decreto Rilancio è previsto che la detrazione Irpef o Ires del 110% spetterà, anche senza interventi trainanti, a tutti gli interventi dell’ecobonus effettuati sugli edifici sottoposti a almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o per quelli in cui gli interventi «trainanti» sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Un altro nuovo intervento introdotto dalla conversione in legge, che non necessita degli interventi «trainanti», riguarda la demolizione e la ricostruzione dell’edificio, con la modifica della sagoma e senza l’aumento della volumetria. Per questo intervento la ricostruzione, ad esempio, potrà essere altamente isolante, anche senza dover utilizzare, per i materiali, criteri ambientali minimi del decreto del ministero  dell’Ambiente 11 ottobre 2017.

Per gli immobili vincolati, per la demolizione e la ricostruzione devono essere rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi dell’articolo 119, comma 9, del decreto Rilancio (condomìni su
parti comuni, «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni»), oltre che quelli del comma 10, relativamente ad un «numero massimo di due unità immobiliari», per le persone fisiche.

Leggi anche: Il Superbonus 110% per le seconde case vale anche per gli appartamenti?

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