Come il ricorso di Patronaggio sulla scarcerazione di Carola Rackete mette in luce le contraddizioni del governo sulla Libia

di Giovanni Drogo

Pubblicato il 2019-07-30

La Procura di Agrigento ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione del GIP di liberare Carola Rackete. La comandante della Sea Watch 3 è tornata in Germania dopo essere stata “espulsa” da Salvini, secondo la Procura però non doveva essere scarcerata. Ma nel ricorso di Patronaggio c’è un passaggio molto interessante: quello in cui si legge che la Libia non è un porto sicuro e che la zona SAR libica non è “efficacemente presidiata”

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Il 19 luglio la comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete ha lasciato l’Italia ed è tornata in Germania. La GIP di Agrigento Alessandra Vella non aveva convalidato il fermo richiesto dalla Procura. Successivamente Il prefetto di Agrigento Dario Caputo aveva firmato il provvedimento di allontanamento per la comandante.La Procura di Agrigento ha però deciso di presentare ricorso in Cassazione. Secondo il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio il GIP nel pronunciarsi sulla legittimità dell’arresto di Carola Rackete ha «travalicato i limiti di approfondimento attinenti a tale fase. Procedendo ad una autonoma valutazione dei fatti in suo possesso e pervenendo ad un giudizio sostanziale sulla gravità indiziaria».

La questione della nave da guerra secondo la Procura

Mentre Salvini non vedeva l’ora «di espellere questa comunista tedesca e rimandarla a casa sua» i magistrati di Agrigento invece ritengono che il GIP ha sbagliato a non convalidare l’arresto della Rackete. Secondo Patronaggio infatti il Giudice «deve porsi intellettualmente nella medesima posizione in cui si è trovata la Polizia Giudiziaria che ha eseguito l’arresto al fine di verificare se sulla base degli elementi disponibili in quel momento, la valutazione degli operanti sia rimasta nei limiti di discrezionalità loro consentita». La Procura scrive che il GIP di Agrigento  avrebbe dovuto chiedersi se al momento dei fatti contestati il dovere di soccorso (invocato come scriminante) fosse cessato o meno.

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Il Pm ricorda che le accuse mosse alla Rackete riguardano sono due: resistenza a pubblico ufficiale e resistenza o violenza contro nave da guerra. Il primo errore del GIP è stato quello di non aver considerato la motovedetta V808 della Guardia di Finanza che si è frapposta tra la Sea Watch e la banchina del molo di Lampedusa. Ma quella motovedetta, scrivono i PM, è effettivamente una nave da guerra, al comando di un pubblico ufficiale. Quindi sussistono i termini per procedere alla convalida del fermo. Come ricorderete però il GIP ha applicato scriminante di cui all’art. 51 c.p., ovvero l’adempimento di un dovere.

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Quel dovere era il prestare il soccorso ai naufraghi poiché l’evento che ha portato ai fatti contestati si è originato con il salvataggio dei naufraghi. Per Patronaggio l’urgenza del soccorso non c’era, perché i naufraghi a bordo della Sea Watch 3 erano già in salvo. Sussistevano invece «i titoli di reato che consentivano l’arresto, esisteva lo stato di flagranza e venivano rispettati i termini di legge».

Il ragionamento di Patronaggio sul place of safety

Scrive il Pm nel ricorso che «le condotte attribuite all’indagata, nel procedimento dell’arresto in flagranza, sono limitate soltanto alle azioni immediatamente antecedenti ingresso nel porto di Lampedusa». Per questo motivo si è scelto di contestare solo i due reati per cui è stato chiesto l’arresto essendo i fatti legati all’evento SAR parte di un altro procedimento. Vale a dire: non è qui in discussione la legittimità del salvataggio né l’eventuale reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Che, lo ricordiamo, è l’accusa principale mossa da certi politici rispetto all’operato delle Ong. Secondo Patronaggio andavano invece giudicati (il GIP direbbe atomisticamente) solo i fatti finali della vicenda, ovvero la condotta della comandante della Sea Watch 3 al momento dell’attracco.

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C’è infine un aspetto interessante del ricorso: il passaggio dove la Procura scrive che «i porti libici non siano da considerarsi “porti sicuri” e che la Zona SAR libica non appare efficacemente presidiata». Patronaggio mette nero su bianco quello che giornali e Ong scrivono da mesi, ovvero che la SAR libica è una farsa. Ma ribadisce che non è questo il punto della questione in oggetto relativamente ai due reati specifici per i quali era stata arrestata Carola Rackete. Anche riguardo alla nozione di “POS” place of safety la Procura ritiene che si possa considerare posto sicuro non solo  un luogo sulla terra ferma ma anche «alternativamente identificarsi come tale un luogo ove sia assicurata l’assistenza primaria e la sicurezza temporanea fino alla conduzione dei naufraghi nel luogo di definitivo sbarco».

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I Pm sono consapevoli della portata di questa affermazione, soprattutto tenendo conto dell’attuale situazione. Ed infatti scrivono che con ciò «non si vuol sposare l’idea che sia corretto e conforme ai principi internazionali lasciare i migranti a bordo di una imbarcazione alla fonda», ma perché dal punto di vista giuridico «occorre tenere conto della concretezza dei fatti e del bilanciamento degli interessi in gioco». Il punto fondamentale della questione, che spetterà alla Cassazione dirimere, non è quello di stabilire se i migranti avrebbero potuto essere lasciati a bordo della Sea Watch sine die ma se l’obbligo di soccorso (richiamato dal GIP nella sua ordinanza) «doveva essere soddisfatto in quel preciso momento».

 

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