Il referendum sulla cannabis legale era realmente “scritto male” come ha detto Amato?

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2022-02-17

Dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato “inammissibile” il quesito referendario, si è aperto il dibattito sul contenuto di quella raccolta firme che ha ottenuto quasi 2 milioni di firme

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La bocciatura del Referendum sulla cannabis legale da parte della Corte Costituzionale ha provocato diverse reazioni. Giuliano Amato, nel corso della conferenza stampa andata in scena mercoledì pomeriggio, ha motivato questa scelta facendo riferimento a un quesito “scritto male” che avrebbe portato alla violazione dei trattati internazionali. Ma è veramente così? Proviamo a dare una risposta leggendo cosa prevede, allo stato attuale, il Testo Unico sulle droghe in Italia e quali erano le modifiche richieste da parte del comitato promotore.

Referendum cannabis legale, la storia del quesito “scritto male”

Partiamo dalle parole di Giuliano Amato, presidente della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del referendum cannabis legale da parte della Consulta:

“Abbiamo dichiarato inammissibile il referendum sulle sostanze stupefacenti, non sulla cannabis. Il quesito è articolato in tre sotto quesiti ed il primo prevede che scompare tra le attività penalmente punite la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3, che non includono neppure la cannabis ma includono il papavero, la coca, le cosiddette droghe pesanti. Già questo sarebbe sufficiente a farci violare obblighi internazionali”.

È davvero così? Solo in parte. Il problema principale non è tanto nel quesito referendario bocciato (che ha portato all’intera dichiarazione di inammissibilità da parte della Consulta), ma la legge di riferimento. Come spiegato già in passato – fin dall’inizio della raccolta firme – dal comitato promotore, infatti, il Testo unico sulle sostanze stupefacenti in Italia ha un problema di base che parte da alcuni commi e i relativi riferimenti alle tabelle che indicano le varie sostanze.

Il riferimento fatto da Giuliano Amato, nello specifico, è alla richiesta di modifica (e un Referendum può solo intervenire per rimuovere e non per aggiungere dettagli a una normativa vigente) al quesito in cui si chiedeva di rimuovere la parola “coltiva” dal comma 1 dell’articolo 73. Secondo il Presidente della Consulta, quella richiesta faceva riferimento anche ad altre sostanze stupefacenti (come oppio e cocaina). Ma è veramente così. Riccardo Magi, con un post su Facebook, prova a fare chiarezza:

“Il Presidente della Corte Giuliano Amato ha sottolineato come il comma 1 dell’articolo 73 faccia riferimento alle tabelle 1 e 3 delle sostanze stupefacenti, che non includono la cannabis, che si trova nella tabella 2. Facendo intendere che questo sia avvenuto per un errore materiale. Infatti il comma 4 (in cui è presente la cannabis) richiama testualmente le condotte del comma 1, tra le quali è compresa proprio quella della coltivazione. Appare evidente che i due commi vanno interpretati insieme. In altre parole abbiamo dovuto fare riferimento al comma 1 perché non si poteva fare altrimenti per decriminalizzare la coltivazione di cannabis, dal momento che i due commi sono legati. In ogni caso, questa modifica non avrebbe comportato automaticamente la libera produzione di ogni tipo di sostanza.
La parola “coltiva” fa riferimento alle piante: l’unica pianta che è possibile consumare come stupefacente è la cannabis. Si possono coltivare – certo con grandi difficoltà e in determinate regioni del mondo – papavero e coca ma per consumarle come stupefacenti occorre trasformarle: la “produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione” sarebbero rimaste punite nel comma 1 del 73.
Questo non avrebbe comportato alcuna violazione degli obblighi internazionali. La scelta di eliminare il solo termine «coltiva» dimostra la nostra intenzione di decriminalizzare soltanto la coltivazione della cannabis, lasciando punite le successive fasi necessarie per consumare le altre sostanze come oppio e coca. Sfortunatamente la pronuncia della Corte è inappellabile ma questo quesito era l’unico modo immaginabile per provare a cambiare le leggi che vietano la coltivazione della cannabis”.

La questione, dunque, poteva non essere ridotta al concetto di quesito “scritto male” visto che il problema deriva dal fatto che il peccato originale arriva direttamente dal Testo Unico sulle sostanza stupefacenti in Italia, in cui ci sono una serie di rimandi che collegano commi che, in un referendum, non potevano che essere unificati, con annesse specifiche.

(foto IPP/Mario Romano)

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