Reddito di Emergenza: in arrivo i pagamenti di luglio

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-07-08

Nel mese di luglio si attende il pagamento della prima delle due tranche a favore di chi ha presentato domanda a giugno

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L’INPS ha cominciato a mandare la conferma del pagamento del reddito di emergenza dopo l’accoglimento della domanda presentata a giugno. La mail recita: “Gentile Signore/a, la domanda di reddito di emergenza (segue numero pratica) è stata accolta. Il pagamento avverrà secondo le modalità ed i criteri specificati in domanda”. Nel mese di luglio si attende il pagamento della prima delle due tranche a favore di chi ha presentato domanda a giugno.

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Entro il 15 luglio 2020 è invece atteso il pagamento della seconda mensilità del reddito di emergenza per chi ha fatto la domanda a maggio 2020 e ha ricevuto il pagamento della prima tranche a giugno. Il termine di presentazione delle domande di Reddito di emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2020. Lo stabilisce l’articolo 2 del decreto legge 16 giugno 2020, n. 52 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 16 giugno 2020), in deroga a quanto stabilito dal precedente decreto n. 34/2020, che aveva fissato la scadenza al 30 giugno 2020. Si ricorda che la domanda può essere presentata all’Inps attraverso i seguenti canali: online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identita’ Elettronica); tramite i servizi offerti dai CAF e dai Patronati.  Per accedere al Rem è necessario avere un Isee non superiore a 15mila euro, un patrimonio mobiliare che, al massimo, può arrivare a 20mila euro. Il Rem sarà corrisposto per sole due mensilità, poi cesserà.

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Gli effetti delle misure (Il Messaggero, 11 maggio 2020)

La misura che, a differenza di altri bonus riconosciuti con il Covid-19, prevede condizioni precise, a partire da una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) valida al momento della richiesta e un Isee non superiore ai 15mila euro. Inps da febbraio offre la possibilità di scaricare l’Isee precompilato dal sito ma questa facilitazione non basta, evidentemente, per cittadini ai margini della società. Non solo. Il Rem è incompatibile con tutte le altre forme di aiuti già attivate ed è pure previsto un requisito patrimoniale mobiliare inferiore ai io-2omila euro a seconda del numero dei componenti familiari. Un po’ troppo – secondo i critici – per garantire il successo di questa sorta di deroga temporanea al Reddito di cittadinanza che è riconosciuta anche ai cittadini stranieri (basta la residenza) i quali, secondo i calcoli, potrebbero rientrare nei requisiti per una platea di almeno 250mila nuclei.

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Reddito di emergenza: la determinazione dell’importo (da: sito INPS)

Per poter fare domanda all’Inps, bisogna essere residenti in Italia e avere un reddito familiare nel mese di aprile del 2020 inferiore al sussidio che si otterrebbe, altrimenti c’è un’integrazione fino a raggiungere quella soglia. E ancora il patrimonio mobiliare familiare nel 2019 deve essere inferiore a 10mila euro, soglia accresciuta di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20mila euro. L’Isee deve essere sotto i 15mila euro. La domanda di Rem istituito – ricorda l’Inps – come misura straordinaria di sostegno al reddito per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali – va presentata entro il 30 giugno. Se è stata fatta entro il 31 maggio i mesi pagati saranno quelli di maggio e giugno, se invece è fatta nel mese di giugno saranno pagati i mesi di giugno e luglio. Il Rem può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line presentando domanda sul sito (con il Pin, lo Spid, la Cns e o la carta di identità elettronica) o attraverso i patronati. La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare. I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di verifica, anche a campione. Il richiedente deve essere residente in Italia al momento della domanda. Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni Isee con indicatori ordinario e corrente.

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