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La multa per chi non vaccina i figli
neXtQuotidiano 19/05/2017
Sanzioni da 500 a 7500 euro per i genitori che non vaccineranno i figli per l’accesso a scuola dai 6 ai 16 anni. Il decreto varato dal CDM
Una multa da 500 a 7.500 euro. A tanto ammonta la sanzione per i genitori che non vaccineranno i figli per l’accesso a scuola dai 6 ai 16 anni. Lo prevede il decreto varato dal Cdm che reintroduce l’obbligatorietà delle vaccinazioni. In caso di violazione dell’obbligo vaccinale, ai genitori, afferma il ministero, “è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 7.500,00. Le sanzioni vengono irrogate dalle Aziende Sanitarie”.
La multa per chi non vaccina i figli
Il decreto sui vaccini obbligatori è stato annunciato oggi con una conferenza stampa del ministro della Salute Beatrice Lorenzin. L’AGI pubblica un riassunto del provvedimento in dieci punti: 1) Vengono dichiarate obbligatorie per legge, secondo le indicazioni del Calendario allegato al Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente (eta’ 0-16 anni) e in riferimento alla coorte di appartenenza, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-poliomelitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti Haemophilusinfluenzae tipo B; g) anti-meningococcica B; h) anti-meningococcica C; i) anti-morbillo; j) anti-rosolia; k) anti-parotite; l) anti-varicella. 2) Tali vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. 3) In caso di violazione dell’obbligo vaccinale ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 7.500 euro. Le sanzioni vengono irrogate dalle Aziende Sanitarie. 4) Anche nella scuola dell’obbligo, il dirigente scolastico è tenuto a segnalare alla ASL competente la presenza a scuola di minori non vaccinati. La mancata segnalazione può integrare il reato di omissione di atti d’ufficio punito dall’art. 328 c.p.
5) Il genitore o l’esercente la potestà genitoriale sul minore che violi l’obbligo di vaccinazione è segnalato dalla ASL al Tribunale dei Minorenni per la sospensione della potestà genitoriale. 6) Non possono essere iscritti agli asili nido ed alle scuole dell’infanzia, pubbliche e private, i minori che non abbiano fatto le vaccinazioni obbligatorie. In tal caso, il dirigente scolastico segnala, entro 5 giorni, alla Azienda sanitaria competente il nominativo del bambino affinché si adempia all’obbligo vaccinale. 7) Anche nella scuola dell’obbligo, i minori che non sono vaccinabili per ragioni di salute sono di norma inseriti dal dirigente scolastico in classi nelle quali non sono presenti altri minori non vaccinati o non immunizzati. 8) Se un bambino ha gia’ avuto le patologie indicate deve farsi attestare tale circostanza dal medico curante che potrà anche disporre le analisi del sangue per accertare che abbia sviluppato gli anticorpi. 9) A decorrere dal 1? giugno 2017 il ministero della salute avvia una campagna straordinaria di sensibilizzazione per la popolazione sull’importanza delle vaccinazioni per la tutela della salute. Nell’ambito della campagna, il Ministero della salute e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuovono, dall’anno scolastico 2017/2018, iniziative di formazione del personale docente ed educativo e di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori. 10) Le misure del decreto entrano in vigore dal prossimo anno scolastico.
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