“Martina Rossi non si è suicidata”, ecco perché la Cassazione ha annullato l’Appello

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2021-02-12

La corte Suprema: “Ciò che conta è che Martina precipitò senza i pantaloncini del pigiama”

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Martina Rossi non si è suicidata, dice la Cassazione: “Errori macroscopici nella sentenza d’appello ed esame superficiale delle prove”. Si legge così nella sentenza della corte Suprema con la quale ha deciso di annullare quella di secondo grado con cui venivano assolti Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, che erano stati precedentemente condannati dal Tribunale di Arezzo a sei anni di reclusione per tentata violenza sessuale e per aver causato la morte della giovane in conseguenza di un altro delitto. Infatti secondo i giudici di primo grado i due avevano tentato di violentare Martina, che per fuggire e raggiungere il terrazzo adiacente sarebbe poi precipitata. (Qui tutta la storia di Martina)

L’errore principale, si legge nella sentenza: “Morì senza pantaloncini”, e quindi non si voleva suicidare. Secondo la Cassazione infatti il fatto che quella terribile notte del 2011 il corpo di Martina Rossi fosse ritrovato senza pantaloncini è indizio del fatto che la ragazza – in vacanza a Palma de Maiorca con delle amiche – non volesse togliersi la vita. Si legge infatti nella sentenza:

I giudici di Appello, con un esame invero superficiale del compendio probatorio, hanno ritenuto di ricostruire una diversa modalità della caduta della ragazza, cadendo in un macroscopico errore visivo di prospettiva nell’esaminare alcune fotografie, quanto all’individuazione del punto di caduta, individuandolo nel centro del terrazzo. Ciò che conta è che Martina precipitò senza i pantaloncini del pigiama, e tale elemento oggettivo indiscutibile non può ‘sparire’ anch’esso dalla valutazione dei giudici di merito, ma deve essere correttamente considerato in collegamento con le altre evidenze probatorie al fine di esaminare in via deduttiva le probabili o possibili ragioni della sua mancanza addosso a Martina al momento della caduta, essendo evidente che i pantaloncini con cui la ragazza giunse nella stanza d’albergo degli imputati furono tolti quando la stessa si trovava all’interno della camera 609.

E quindi:

La sentenza impugnata non è capace di resistere, considerata sia l’incompletezza, sia la manifesta illogicità, sia la contraddittorietà della motivazione redatta dal Collegio di appello, risultando tale motivazione priva di una visione sistematica dell’intero quadro istruttorio e non esaustiva e osservante dei principi giurisprudenziali.

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