Marco Costantini: il consulente del concordato ATAC e quel precedente con AMA Servizi Ambientali

di Alessandro D'Amato

Pubblicato il 2017-10-20

E’ il professionista che dovrà dare l’ok ai piani di ATAC per il concordato preventivo. Anche se l’azienda ha smentito che sia stato nominato con affidamento diretto. Ma ha svolto lo stesso ruolo anche per AMA Servizi Ambientali. In una procedura che non è andata a buon fine

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Marco Costantini è ufficialmente il consulente di ATAC. Il commercialista iscritto all’albo dei revisori legali e che sta già lavorando in via Prenestina come “attestatore”,: sarà infatti lui il professionista che per legge deve certificare la veridicità dei dati e dei piani aziendali presentati al tribunale  e colui che  dovrà farsi garante circa la veridicità e sostenibilità del “piano” che ATAC proporrà ai creditori per il rientro del suo debito-monstre.

La nomina di Marco Costantini

Anche la procedura della sua nomina ha suscitato qualche perplessità. ATAC ha infatti aspettato più di tre settimane per indicarlo come attestatore, ricorrendo, per di più, all’affidamento diretto con procedura negoziata, motivata dall’urgenza, in barba a tutte le regole sul reclutamento di esterni nelle società comunali, secondo quanto raccontava qualche giorno fa Repubblica Roma:

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I debiti di ATAC (In Onda, 24 agosto 2017)

Alimentando tuttavia più di un sospetto sul ritardo accumulato nell’individuazione dell’attestatore: uno dei cardini attorno al quale girerà il buon esito del concordato. E infatti c’è già chi ipotizza che il ritardo e la relativa emergenza siano stati creati ad arte per poterlo nominare con procedura negoziata: un’opzione non dettata dalla ristrettezza del tempo a disposizione (pena il mancato pagamento degli stipendi), bensì un artificio utilizzato dai manager Atac per potersi scegliere direttamente il professionista ritenuto più affidabile.
Bypassando la gara pubblica, che non avrebbe offerto le stesse garanzie. Anche a costo di incorrere in una indagine dell’Anac: rischio che in Via Prenestina hanno comunque messo nel conto. D’altra parte Marco Costantini, queste garanzie le offre ampiamente tutte. Un grande studio nella capitale e uno pure a Velletri, dove l’attuale presidente del tribunale fallimentare di Roma ha lavorato per anni, è uno dei commercialisti più noti del settore. Curatore in una sfilza di procedure, molte delle quali — tra l’altro — seguite proprio dalla giudice delegata al concordato Atac.

L’ATAC ha però smentito oggi quanto pubblicato qualche giorno fa da Repubblica Roma: “L’affermazione riportata dal giornale, secondo cui il dott. Costantini sarebbe stato selezionato direttamente è falsa. Atac infatti ha svolto una selezione fra i curricula di più professionisti, come avvenuto in fattispecie similari”. Ma, a parte le vicende della sua nomina, c’è un’altra storia che riguarda Costantini e che vale la pena raccontare, visto che attiene il suo rapporto con una società del comune di Roma – come ATAC – in grande difficoltà economica, nella quale lui svolse il ruolo di attestatore. Ma non con grandi risultati.

La tragedia economica di AMA Servizi Ambientali 

La Servizi Ambientali, controllata dal Gruppo AMA, leader nella raccolta dei rifiuti in 25 città del Lazio, gestiva fino al 2011 il servizio in alcuni comuni del Lazio, fin quando nel gennaio 2011 le municipalità si sono viste recapitare una lettera nella quale la società annunciava di aver portato i libri in Tribunale e che avrebbe sospeso entro una settimana il servizio. Nata nel 1986, non si è occupata solo della raccolta dei rifiuti, ma anche del trasporto, dello smaltimento, dei servi cimiteriali e la pulizia delle strade. Questi Comuni detenevano il 15,5% del pacchetto azionario a fronte di un capitale di 2500 euro per ciascun azionista. Il resto sino ai 500 mila euro del capitale sociale lo ha messo Ama spa. L’ultimo amministratore delegato, deputato al recupero di crediti milionari vantati dalla municipalizzata nei confronti dei comuni dell’hinterland, fu Stefano Andrini, l’ex estremista di destra che da indagato (poi archiviato) per la maxitruffa Telecom Sparkle si dimise dall’incarico al quale l’allora sindaco Gianni Alemanno lo aveva destinato nel febbraio 2010, ben prima dei fatti oggetto di racconto.

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Giovanni Fiscon, ex direttore generale di AMA

Per capire quale fosse la situazione della Servizi Ambientali: a settembre 2010, in una società con 12 milioni di euro solo di perdite già accertate, non era ancora stata emessa la fattura nei confronti del Comune di Ladispoli: 115.623 euro per la raccolta dei rifiuti effettuata nel 2005, cinque anni prima. Il collegio dei revisori, racconta il Corriere, all’epoca denunciò che l’incarico di revisione dei conti era stato affidato a un semplice diplomato della consulente Deloitte. Benché il contratto prevedesse il «supporto di due figure professionali» ci si accontentò di una sola: un giovane laureando per i cui servigi furono poi girati alla stessa Deloitte: 180mila euro di compenso. Con delibera assembleare del 23 luglio 2010, la partecipata viene posta in liquidazione a seguito dello scioglimento anticipato per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. In data 18 ottobre 2012 la società presenta ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito della proposta, del piano e della documentazione ex art.161 legge fallimentare. Con provvedimento del 16 luglio 2013 il tribunale ordinario di Roma – sez. fallimentare – ammette la società alla procedura di concordato preventivo, designando il giudice delegato al procedimento, nominando il commissario giudiziale e fissando l’adunanza dei creditori per la discussione e per l’approvazione del concordato innanzi al giudice delegato per il giorno 19 novembre 2013. E qui si inserisce nella vicenda il nostro Marco Costantini. Che ha svolto proprio il ruolo di attestatore per il concordato preventivo di AMA Servizi Ambientali. Ma in tribunale, all’epoca, non andò per niente bene.

La sentenza del tribunale fallimentare su AMA Servizi Ambientali

Per comprendere cosa è accaduto bisogna leggere la sentenza numero 885/2013 emessa dal tribunale fallimentare di Roma, composto da Giovanna Russo, Giuseppe Di Salvo e Francesco Cottone in cui si revoca l’ammissione al concordato preventivo per AMA Servizi Ambientali. In essa si spiega che con nota informativa depositata in data 11 novembre 2013 il commissario giudiziale evidenziava:

1 – la possibile sussistenza di irregolarità relative all’imparzialità dell’attestatore in quanto dall’esame del libro del collegio sindacale era emerso che il dottor Marco Costantini era già stato incaricato nel mese di aprile 2012 al fine di redigere una relazione di cui all’art. 182 bis della L. F. finalizzata ad una ipotesi di accordo di ristrutturazione del debito;
2- delle irregolarità nella tenuta del bilancio relativo all’esercizio 2009 ed in particolare relative agli oneri straordinari identificati alla voce E21 del conto economico per un valore di 4,9 milioni di euro
3 – l’azzeramento contabile delle immobilizzazioni materiali ancora in carico alla ricorrente alla data del 18 ottobre 2012 (come da mastrini e libro giornale consegnati) ed un difetto di attestazione nella parte in cui, pur in presenza di beni solo contabilmente azzerati, nulla veniva detto (in mancanza di qualsivoglia documentazione) in ordine all’effettiva liquidazione delle immobilizzazioni materiali ovvero alla loro perdita di possesso;
4 – l’omessa appostazione (nel piano) e la non attestazione (nella relazione del professionista incaricato dalla società) della perdita di 748919 euro relativa all’IVA in sospensone che la ricorrente, in virtù del regime di consolidato fiscale a cui aderiva, avrebbe dovuto versare alla controllante in conseguenza del futuro incasso di crediti indicati (al lordo di tale importo) nell’attivo concordatario.

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La sentenza del tribunale fallimentare di Roma su AMA Servizi Ambientali

Dopo il dibattito e le controdeduzioni dell’azienda, il tribunale sentenziava che “da un lato appare evidente che la documentazione fornita dal debitore a fronte dei rilievi del Commissario giudiziale non ha reso possibile la formulazione di un compiuto giudizio in merito alle cause del dissesto e, dall’altro, le irregolarità riscontrate in merito alla corretta individuazione dell’utile concordatario, seppure da se sole non idonee a giustificare la revoca dell’ammissione del concordato, concorrono a determinare una generica condizione di incertezza tale da pregiudicare la regolare formazione del consenso“.
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In particolare, riguardo il punto 2 che parla di Costantini, dopo i successivi chiarimenti offerti dal liquidatore il commissario spiegava che “non risultano chiare alcune movimentazioni esposte dal liquidatore, né i giroconti di prestazioni professionali 2007 e 2008 per un totale di 95mila euro e che risultava un’incongruenza riguardo i salari degli anni precedenti non contabilizzati, visto che tale importo risultava contabilizzato sul libro giornale come “svalutazione crediti per partite da definire” mentre nel conto risultava indicato come sopravvenienze passive e clienti per partite da definire.

L’attestazione mancata e le accuse del commissario giudiziale

Il commissario giudiziale poi spiegava che riguardo il debito IVA per l’importo di 527mila euro: tra le passività del piano non era stato inserito il debito IVA derivante dall’incasso dei crediti ritenuti solvibili, e l’attestatore nel formulare il proprio giudizio di fattibilità ha del tutto omesso di considerare il debito IVA conseguente all’incasso di detti crediti mentre ha valutato i crediti anche al fine del computo delle percentuali di soddisfazione come attivo. Non è un atto di frode, precisa il tribunale, ma “il piano in ragione del mutato assetto del rapporto di debito-credito è allo stato privo di effettiva attestazione di fattibilità”.
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Infine, spiega il tribunale per motivare la revoca all’ammissione al concordato preventivo, il commissario ha contestato la mancanza di documentazione sulla perdita di possesso o sulla cessione di beni ancora riportati a bilancio. Per i contenitori destinati alla raccolta dell’immondizia non risulta consegnata la documentazione sulla consistenza e sulla perdita di possesso. Anzi, secondo i contratti quei beni sarebbero dovuti restare ai comuni che facevano lavorare AMA Servizi Ambientali. “La questione attinente all’imparzialità dell’attestatore appare superata dai rilievi esposti e non assume valenza causale nella decisione”, chiude il tribunale dichiarando il fallimento della società.

La fine della storia 

La fine della storia è possibile desumerla dai bilanci di AMA: di fronte al fallimento dichiarato dal tribunale l’AMA decide di assumersi la responsabilità di soddisfare i creditori. Il 2 gennaio 2014 AMA informa il suo azionista Roma Capitale di star lavorando alla chiusura del fallimento. I giudici non sono inizialmente d’accordo ma il 20 gennaio 2015 il tribunale, rilevato che tutti i crediti che avevano proposto domanda di ammissione al passivo hanno proposto istanza di desistenza, dichiara chiusa la procedura di fallimento e fa tornare in liquidazione la società.
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Fiscon, poi arrestato per le vicende del Mondo di Mezzo, volle a tutti i costi chiudere il contenzioso con i fornitori. Si parlò per qualche tempo di un’inchiesta della magistratura che nel 2015 risultava ancora aperta. Ma della vicenda non si seppe più nulla. Costantini invece oggi si trova davanti un ruolo ancora più complicato con ATAC. Fargli gli auguri è d’obbligo.

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