Economia
Lo stop del Consiglio di Stato alla riforma delle banche popolari
neXtQuotidiano 03/12/2016
Sospesa la circolare di Bankitalia sul rimborso dei soci prima della trasformazione in Spa. Nel mirino il diritto di recesso. Scenari e possibili conseguenze della decisione, in attesa della Consulta
Il rimborso per i soci delle banche popolari che esercitano diritto di recesso perché in disaccordo con la trasformazione in SPA, prevista dal decreto di riforma del 2015, può essere differito, ma non negato. È questo il perno dell‘ordinanza del Consiglio di Stato che ha deciso di sottoporre alla Corte Costituzionale i dubbi di legittimità su alcune norme del decreto sulle banche popolari e ha sospeso in via cautelare parte della circolare applicativa della Banca d’Italia. A presentare ricorso, alcuni soci degli istituti di credito. I giudici della VI sezione presieduta da Ermanno De Francisco hanno ritenuto che “i provvedimenti impugnati incidono direttamente su prerogative relativa allo status di socio” “presentando profili di immediata lesività”.
Lo stop del Consiglio di Stato alla riforma delle banche popolari
Il principale di tali profili è proprio quello sul diritto di recesso. Il decreto prevede infatti che il diritto del socio che recede a vedersi liquidate le azioni, non sia solo differito entro termini precisi e con interessi, ma possa essere “limitato”, con la possibilità “di escluderlo tout court”, si legge nell’ordinanza redatta dal consigliere Roberto Giovagnoli. Inoltre, la circolare di Bankitalia attribuisce all’istituto interessato dal recesso il potere di decidere l’esclusione del rimborso, creando “una situazione di conflitto di interesse”. La decisione del Consiglio di Stato non blocca la riforma delle popolari, tanto più che il processo è ormai in atto e a parte le popolari di Sondrio e di Bari, le assemblee hanno votato la trasformazione in spa. E in ogni caso bisogna attendere la pronuncia della Corte Costituzionale. Ma certo, anche prospettando rimborsi differiti ai soci, un peso sui conti di alcuni istituti potrebbe esserci eccome. E non è un caso se le popolari hanno chiuso in calo in Borsa: Ubi -4,7%, Popolare Sondrio -3,6%, Bper -2%, Banco Popolare -0,6%, Bpm -0,3%. La banca più a rischio è la Popolare di Bari, che delibererà sul passaggio a SPA l’11 dicembre e ha fissato il valore di recesso a 7,5 euro per azione, attribuendo all’istituto una valutazione di 1,2 miliardi di euro: se le limitazioni al diritto di recesso verranno ritenute illegittime, i soci potrebbero chiedere in massa di uscire.
Al momento sono tre le popolari che hanno concluso la procedura di recesso: Ubi Banca, Popolare Vicenza e Veneto Banca e tutte hanno limitato in modo drastico le richieste di lasciare. Ubi, su richieste per 258 milioni di euro, ne ha soddisfatte solo per 13; Popolare Vicenza ha negato a tutti il recesso, che era stato esercitato solo per un controvalore di 1,7 milioni; lo stesso Veneto Banca, che ha rifiutato il recesso per un controvalore di 14,5 milioni. Di fronte a un quadro che presenta diverse incognite, non è escluso che il governo decida di intervenire con un decreto, da riassorbire poi nella manovra, che vada a correggere e limare una serie di aspetti in materia di banche, e il lavoro in tal senso sarebbe già in corso. Tra le variabile pendenti, una riguarda la Corte Costituzionale, e non solo per l’ordinanza che gli invierà a breve il Consiglio di Stato, ma anche per un’altra causa, già discussa e non ancora arrivata a sentenza, nata da un ricorso di Regione Lombardia. La riforma delle popolari si applica alle banche con un attivo sopra gli 8 miliardi.
Il rinvio alla Consulta
Questa soglia potrebbe essere messa in discussione, perché considerata troppo alta. Magari con una sentenza non retroattiva – e la Consulta ne ha fatte altre su temi economici – che salvi quindi le delibere già votate dalle assemblee dei soci. In ogni caso, spiega oggi Il Sole 24 Ore in un articolo a firma di Angelo Busani, le assemblee già fatte rimangono valide:
A parte che l’ordinanza del Consiglio di Stato tecnicamente consiste nella sospensione dell’efficacia di una norma di rango regolamentare, la circolare attuativa della Banca d’Italia (mentre la preannunciata ordinanza di rimessione alla Consulta ha l’effetto di attivare un giudizio di costituzionalità sulla norma primaria, il dl 3/2015), la trasformazione in Spa delle banche popolari comunque resta, seppur non certo adottata in modo spontaneo, una decisione volontariamente assunta dalle assemblee dei soci delle cooperative e, quindi, si tratta di deliberazioni reversibili solo con l’espletamento di un procedimento assembleare eguale e contrario.
Anche quindi ipotizzando che, in futuro, la Corte costituzionale dichiari illegittima per intero la legislazione che oggi “costringe” alla trasformazione in Spa le banche cooperative di maggiori dimensioni (sotto pena, in caso di inadempimento, di liquidazione coattiva della banca) questo non potrebbe mai avere l’effetto di porre automaticamente nel nulla tutto ciò che è stato compiuto in ossequio alla normativa in ipotesi illegittima, come invece capiterebbe se la trasformazione forzosa fosse una conseguenza diretta della legge stessa.
Tanto meno ciò che è già stato deciso dai soci delle popolari può essere intaccato da una eventuale dichiarazione di incostituzionalità di singoli specifici aspetti della legge in questione o dalla dichiarazione di illegittimità della normativa regolamentare adottata in attuazione della legislazione primaria. Quello che potrebbe succedere – in teoria – è altro: le popolari che si sono dovute trasformare potrebbero tornare, se i loro soci lo desiderassero, alle loro origini cooperative, cosa che evidentemente non sarebbe consentita se fosse invece ritenuta legittima la normativa che vieta di esercitare in forma cooperativa l’attività bancaria se quest’ultima abbia oltrepassato determinate dimensioni indicate dalla legge stessa.
Quindi, la popolare che si sia trasformata in Spa potrebbe ritrasformarsi in cooperativa e se due banche popolari si fossero invece fuse, si potrebbe far luogo a una scissione per riportare la situazione allo status quo. Ancora, si potrebbe ipotizzare la formazione (oggi vietata, ma da una norma che il Consiglio di Stato ha fortemente contestato di illegittimità) di società cooperative che assumano il ruolo di holding di società azionarie esercenti l’attività bancaria anteriormente facente capo alle banche popolari.