Economia

Le banche, il capannone e il solito allarme a 5 Stelle sul "regalo" di Renzi agli istituti di credito

di Giovanni Drogo

Pubblicato il 2016-06-23

La macchina della propaganda grillina torna a battere sul tasto degli “oscuri” rapporti tra Renzi e le banche. Anche questa volta mischiando il vero, il falso e il verosimile. Il risultato? Sempre lo stesso

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Il Movimento 5 Stelle torna ad accusare il Governo Renzi di aver fatto l’ennesimo favore alle banche. Nel mirino c’è il decreto numero 59 del 3 maggio 2016 recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione recentemente convertito in legge dal Parlamento dopo che il governo ha incassato la fiducia del Senato. Come era accaduto in occasione della modifica del Testo Unico Bancario quando i Cinque Stelle accusarono Renzi di aver regalato alle banche la possibilità di espropriare le case degli italiani anche in questo caso i parlamentari pentastellati si appellano ai cittadini italiani per fermare “il nuovo favore del PD alle banche” che consentirebbe agli istituti di credito di espropriare il capannone degli imprenditori dopo tre rate non pagate.
m5s banche tre rate capannone - 1

Cosa dice davvero il decreto legge sul trasferimento sospensivamente condizionato

Nel testo della legge che stabilisce le modalità con cui gli imprenditori possono costituire tramite la stipula di un contratto un pegno non possessorio al fine di “garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri“, viene regolamentato il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato con il quale vengono stabilite le modalità con cui un imprenditore (quindi non una famiglia) può trasferire alla società che eroga il credito “la proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore“. In caso di inadempimento, ovvero in caso in cui il contraente non riesca a rimborsare il credito ottenuto l’immobile diventerà di proprietà della banca la quale dovrà però corrispondere l’eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l’ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento. Ma che cosa significa inadempimento? La legge lo precisa all’articolo 2 comma 5 quando dice che

si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sei mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.

Si legge chiaramente quindi che non è dopo “tre rate non pagate” che la banca ha la possibilità di far rivalere il suo credito ma quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate. Questo però i Cinque Stelle omettono di dirlo. Strano. Omettono di dire che sono necessari ulteriori 60 giorni da quando il creditore decide di rivalersi della clausola contrattuale che consente il recupero del credito. E naturalmente non viene assolutamente menzionato come questa ipotesi contrattuale – così come non viene menzionato il fatto che per poter accedere a questa modalità di finanziamento si debba stipulare un contratto (art.2 comma 4) dove viene specificato che le parti intendono avvalersi del trasferimento sospensivamente condizionato all’adempimento. Insomma non è una clausola nascosta all’interno del contratto ma deve essere specificata:

Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all’inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all’iscrizione ipotecaria.

E non è nemmeno esatto quello che sostiene l’Adusbef in una nota pubblicata dall’AGI dove si legge che la legge esclude la possibilità di ricorrere ad un tribunale “eliminando qualsiasi tutela da calcoli errati di interessi o rate o abusi del contraente forte , facendo ritornare indietro la legislazione ai tempi del far west“.

Il ricorso al tribunale c’è

Al comma sei la legge stabilisce sì che il compito del tribunale sia nominare un perito che effettui una stima del valore dell’immobile (quindi entra in gioco una perizia giurata):

il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l’immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Si applica l’articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il perito comunica il valore di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull’immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.

Al debitore è ovviamente la possibilità di contestare la stima (e il creditore di avvalersi degli effetti del patto):

Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e l’eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.

In ultima istanza bisogna notare come il fatto che le banche possano recuperare crediti erogati ai privati non è di per sé una cosa “malvagia” o sbagliata. Se guardiamo la storia recente dei fallimenti delle famose quattro banche di credito cooperativo alla base delle difficoltà di quegli istituti di credito c’era soprattutto il fatto di aver concesso in maniera troppo “allegra” finanziamenti ad imprese che non sono state in grado di ripagare il debito. Chi è dalla parte dei correntisti come il Movimento non dovrebbe dimenticare infatti che il denaro che viene prestato è quello di chi è cliente della banca e quindi consentire alle banche di recuperare un credito è anche un modo per tutelare il risparmio. Certo, poi bisogna vedere se alla banca convenga entrare in possesso degli immobili, che poi dovrà tentare di vendere (e il mercato immobiliare è saturo di capannoni inutilizzati) per poter recuperare la liquidità (senza contare che dovrà restituire al debitore la parte del credito già ripagata). Insomma più che un regalo alle banche sembra una misura che cerca – ma forse non riuscirà per una serie problemi legati anche ma non solo alla presente congiuntura economica – di rendere più conveniente (o meglio dare alcune garanzie maggiori) per le banche concedere dei prestiti alle aziende e di conseguenza alle aziende di ottenerli. E dal momento che nessuno, nemmeno lo Stato, può obbligare un istituto di credito a concedere un prestito i margini di manovra sono questi. Certo, il Governo mentre agisce per consentire alle banche un più rapido recupero dei crediti dovrebbe al tempo stesso garantire alle imprese pagamenti più rapidi, soprattutto quando si tratta dei debiti che lo Stato ha nei confronti delle imprese. Altrimenti è la solita storia del serpente che si morde la coda e dell’imprenditore che è costretto a chiedere un finanziamento perché il cattivo pagatore è in ritardo coi pagamenti.

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