Elisabetta Franchi condannata per condotte antisindacali

di Massimiliano Cassano

Pubblicato il 2022-05-13

L’azienda della quale la stilista e imprenditrice Elisabetta Franchi è amministratrice unica è stata condannata per “condotte antisindacali”: aveva imposto gli straordinari alle dipendenti dopo la chiusura imposta dalla pandemia

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Lavoratori obbligati agli straordinari – pena un provvedimento disciplinare – con la ripartenza della produzione dell’azienda dopo lo stop imposto dalla pandemia. Con questa accusa un anno fa Elisabetta Franchi era stata citata davanti al Tribunale di Bologna in seguito a un ricorso presentato dalla Cgil per comportamento antisindacale. Negli ultimi giorni alcune sue dichiarazioni sull’assunzione soltanto di donne “anta” capaci di “lavorare h24” hanno attirato molte critiche. Oggi la sentenza che dà torto alla stilista nella vertenza. La giudice Chiara Zompì ha “accertato e dichiarato l’antisindacalità della condotta della Betty Blue spa – di cui Franchi è amministratrice unica – consistente nell’esercizio del potere disciplinare, mediante l’invio delle lettere di contestazione del 23 e 25 novembre 2021 a carico delle lavoratrici aderenti allo stato di agitazione e allo sciopero degli straordinari proclamato da Filcams Cgil”.

Elisabetta Franchi condannata per condotte antisindacali

Il provvedimento ordina di “non dare seguito a tali contestazioni” e di “astenersi per il futuro dall’utilizzare il potere disciplinare per limitare l’esercizio della libertà sindacale e del diritto di sciopero”. Franchi dovrà quindi annullare le sanzioni inflitte a chiunque abbia scioperato rifiutando di fare gli straordinari chiesti dall’azienda. Nelle ultime settimane il sindacato aveva proclamato lo stato di agitazione, al quale la Betty Blue aveva risposto con un comunicato: “Durante il periodo di chiusura obbligatoria ci avete contestato l’applicazione della cassa integrazione e ora che i dipendenti hanno la possibilità di ricevere uno stipendio più elevato ci contestano anche questo aspetto”.

La soddisfazione della Cgil

La Cgil ha commentato in una nota: “Pur accogliendo solo in parte le istanze da noi promosse, la sentenza di oggi costringe di fatto l’impresa ad attivare quel confronto sugli straordinari così insistentemente richiesto. Perché se da un lato viene respinta l’obbligatorietà del confronto preventivo sul tema straordinari, in virtù di una rigida interpretazione delle norme del CCNL su cui ci riserviamo di valutare una futura opposizione, dall’altro lato si esplicita inequivocabilmente che non può essere messa in atto alcuna azione contro le lavoratrici e i lavoratori in sciopero”.

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