L’ecobonus 110% e i dubbi sulle seconde case

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-06-16

La versione in vigore dell’incentivo del 110% lascia domande da chiarire

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Il Sole 24 Ore spiega spiega che l’attuale versione dell’ecobonus 110% lascia ancora dubbi da chiarire, soprattutto sulle seconde case e la possibilità di usare l’incentivo:

Per una persona fisica che ha un appartamento in un condominio, il quale non effettua i lavori «trainanti», l’unica possibilità di beneficiare del superbonus del 110%, però, rimane solo l’isolamento termico della singola unità immobiliare, che deve interessare almeno il 25% della superficie «dell’involucro dell’intero edificio, costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono» (Faq Mise del 1 agosto 2016, n. 2.13) e deve portare all’aumento di almeno due classi energetiche dell’edificio o al raggiungimento di quella più alta (condizioni difficili da ottenere isolando solo un’unità).

Secondo l’articolo 119, comma 10 del Dl 34/2020, il superbonus del 110% sul risparmio energetico qualificato dell’articolo 14 del Dl 63/2013, comprensivo dei tre nuovi interventi trainanti, non può essere usufruito «dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari, diversi da quello adibito ad abitazione principale» (concetto diverso da quello di «prima casa»); questa limitazione, comunque, non vale per il superbonus del 110% sugli interventi antisismici o sulle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo.

seconde case ecobonus
Ecobonus: la mappa del nuovo incentivo (Il Sole 24 Ore, riproduzione parziale, 16 giugno 2020)

Invece, si applica indirettamente anche per la detrazione del 110% sulle colonnine di ricarica, in quanto per beneficiarne è necessario usufruire «congiuntamente ad almeno uno» dei superbonus sui tre nuovi interventi dell’ecobonus, ma questi non sono ammessi sugli «edifici unifamiliari, diversi da quello adibito ad abitazione principale», pertanto, non è ammesso neanche l’incentivo al 110% sulle colonnine. Per il 110% sull’efficientamento e sulle colonnine, quindi, sono esclusi i lavori eseguiti da persone fisiche su «edifici unifamiliari» adibiti ad abitazioni secondarie.

I professionisti e le imprese sono esclusi da qualunque detrazione del 110%, tranne nei casi in cui siano condòmini e solo per le parti comuni.

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