Economia
Dimissioni online: cosa c'è da sapere
Giovanni Drogo 14/03/2016
Come completare la procedura online da soli o con l’assistenza di un soggetto abilitato, quali sono le tempistiche per rimpensarci e la necessità di rispettare i tempi di preavviso previsti dal contratto di lavoro.
Da sabato 12 marzo siamo entrati definitivamente nell’era delle dimissioni online. La nuova modalità di presentazione delle dimissioni vale sia che si tratti di dimissioni volontarie che di risoluzione consensuale del rapporto lavorativo era sta prevista dalla riforma del mercato del lavoro (il Jobs Act) con il decreto legislativo 151 del 14 settembre 2015 ed è oggi l’unico modo con il quale sarà possibile presentare le proprie dimissioni.
Stop alle lettere firmate consegnate alla Direzione
Il lavoratore che vorrà presentare le proprie dimissioni potrà quindi farlo unicamente tramite il sito del Ministero del Lavoro. Sarà necessario però aver già ottenuto dall’INPS il proprio codice PIN. Una volta ottenuta la registrazione ed ottenuto l’accesso la procedura promette di essere relativamente facile, ma il dipendente dovrà avere a portata di mano, oltre ai propri dati personali, anche quelli relativi al contratto di lavoro dal quale intende recedere e dell’azienda presso la quale è in essere il rapporto lavorativo. Il tutto può essere fatto in completa autonomia da qualsiasi terminale ma il lavoratore può scegliere di farsi assistere da personale di un ente abilitato come possono essere i patronati, i sindacati, enti bilaterali o commissioni di certificazione (con i relativi costi per l’espletamento della pratica). Non tutti i lavoratori dipendenti però potranno o dovranno ricorrere alla via telematica: il nuovo meccanismo entrato in vigore il 12 marzo non si applica ai dipendenti pubblici a quelli che svolgono attività domestiche, e quelli del settore marittimo e alle lavoratrici in gravidanza o alle madri nei primi tre anni di vita del bambino. Per queste categorie di lavoratori rimane la necessità di recarsi allo sportello territoriale degli uffici del lavoro competenti. Una volta inoltrata la domanda via web il lavoratore avrà sette giorni di tempo per “ritornare sui suoi passi” ed eventualmente annullare la lettera di dimissioni telematica. Attenzione: per via telematica si intende esclusivamente la domanda di dimissioni presentata tramite il sito del Ministero: non saranno valide le lettere di dimissioni presentate via email (o qualsiasi altra modalità).
Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha spiegato che le dimissioni telematiche serviranno a eliminare la pratica delle “dimissioni in bianco” ovvero della richiesta da parte del datore di lavoro della presentazione di una lettera di dimissioni già compilata ma senza l’indicazione della data che viene messa al momento di “far dimettere” (ovvero licenziare) il dipendente. C’è però da rilevare che già la Legge Fornero aveva previsto, proprio al fine di evitare il ricorso alle dimissioni in bianco, la conferma delle dimissioni da effettuare la convalida delle dimissioni presso i centri per l’impiego. Quindi teoricamente si era già tentato di arginare questa pratica illegale. Ci sono anche altri punti critici di questa riforma: ad esempio i casi di quei dipendenti che lasciano il posto di lavoro senza presentare le dimissioni (che le aziende si vedranno costrette a licenziare con i relativi oneri) per poi “sparire”. È il caso ad esempio dei lavoratori di origine straniera che decidessero di tornare al proprio paese prima di aver espletato la pratica, costringendo – dicono i critici – le aziende a “inseguirli” per evitare di doverli licenziare. Un’ultimo problema – secondo Walter Passerini su La Stampa – potrebbe essere quello derivante dal lasso di tempo di sette giorni per la conferma delle dimissioni, se l’azienda dovesse trovare immediatamente un sostituto ma il lavoratore dimissionario ci ripensasse potrebbe trovarsi in una spiacevole situazione, niente di grave in ogni caso visto che le dimissioni dovranno essere presentate con il dovuto preavviso previsto dal contratto di lavoro. Insomma quest’ultima ipotesi appare davvero improbabile.