Economia

Da domani il bonus bebé

neXtQuotidiano 10/05/2015

Da domani 11 maggio sarà possibile presentare le domande per ricevere l’assegno di natalità, il cosiddetto bonus bebè, per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017

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Da domani 11 maggio sarà possibile presentare le domande per ricevere l’assegno di natalità, il cosiddetto bonus bebè, per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Il bonus viene riconosciuto solo ai nuclei familiari che hanno dichiarato un Isee di valore non superiore ai 25.000 euro annui. In questo caso l’assegno è corrisposto in rate mensili di 80 euro per figlio a decorrere dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore e viene erogato fino al compimento del terzo anno del bambino. Per i nuclei familiari più poveri, cioè che dichiarano un Isee non superiore a 7.000 euro annui, l’importo viene raddoppiato e l’assegno sale a 160 euro al mese per figlio.

Bonus da 80 euro alle neomamme

L’infografica di Centimetri sul bonus bebé alle neomamme (Il Messaggero, 21 ottobre 2014)


DA DOMANI PARTE IL BONUS BEBÉ
La domanda può essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini italiani o comunitari ovvero che siano cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue di lungo periodo. Il genitore richiedente, al momento della domanda, deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale si richiede l’assegno La domanda, fanno sapere dall’Inps, può e deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica e deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo. In via transitoria, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile. Pertanto, per questi casi utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015. Per le domande di assegno presentate invece oltre i 90 giorni – e per quelle interessate dal periodo transitorio, presentate oltre il 27 luglio 2015 – l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

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