Perché il Corriere sbaglia a dire che per i giudici le Ong devono «sbarcare nel loro Paese»

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2019-11-27

Le motivazioni del tribunale dei ministri nell’archiviazione di Salvini per le organizzazioni non governative: se è vero che la responsabilità di assegnare un porto sicuro spetta allo “stato di primo contatto”, quest’ultimo “non può che identificarsi in quello della nave che ha provveduto al salvataggio”, ma la questione non è così lineare, e la storia delle ONG che devono sbarcare i migranti “a casa propria” non è corretta

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Il tribunale dei ministri di Roma ha archiviato le accuse di abuso e omissione di atti di ufficio nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso della Alan Kurdi con motivazioni che sembrano piuttosto curiose a prima vista: ovvero, illustra oggi Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, che se è vero che la responsabilità di assegnare un porto sicuro spetta allo “stato di primo contatto”, quest’ultimo “non può che identificarsi in quello della nave che ha provveduto al salvataggio”.

Il tribunale dei ministri e la sentenza che dà ragione a Salvini sulle ONG

Ricordiamo la storia:  ad aprile Salvini, all’epoca ministro dell’Interno, decide — in forza del decreto Sicurezza — di non concedere lo sbarco ai migranti soccorsi dalla nave Alan Kurdi della ONG tedesca Sea Eye. L’imbarcazione, che batte bandiera tedesca, è rimasta bloccata per dieci giorni. A bordo c’erano 65 migranti tra cui 12 donne, una incinta, e un bambino. In seguito alle decisioni del ministro viene aperta una indagine nei confronti di Salvini per abuso d’ufficio e rifiuto di atti di ufficio. Spiega il quotidiano:

«L’assenza di norme di portata precettiva chiara applicabili alla vicenda — hanno scritto i giudici Maurizio Silvestri, Marcella Trovato e Chiara Gallo —non consente di individuare, con riferimento all’ipotizzato, indebito rifiuto di indicazione del Pos (Place of safety), precisi obblighi di legge violati dagli indagati, e di conseguenza di ricondurre i loro comportamenti a fattispecie di rilevanza penale». Niente reati quindi, e niente processo.

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Oltre a stabilire la responsabilità dello Stato di appartenenza della nave che ha soccorso i profughi, infatti, il tribunale romano aggiunge che quando —come nel caso della Alan Kurdi, e come spesso accade — le coste di quel Paese sono troppo lontane, «la normativa non offre soluzioni precettive idonee ai fini di un intervento efficace volto alla tutela della sicurezza dei migranti in percolo». Le leggi sono inadeguate, e tutto è rimesso a «una concreta e fattiva cooperazione tra gli Stati interessati che, fino a oggi, è di fatto scritta solo sulla carta».

L’interpretazione di norme e regolamenti, però, sembra tutt’altro che scontata. E difficilmente il provvedimento del tribunale porrà fine a denunce e inchieste.

Cosa c’è che non torna nella sentenza del tribunale dei ministri

Nella sentenza però, o perlomeno nella sintesi che ne fa il Corriere, c’è qualcosa che non torna: la casistica generale prevede che tutti gli attori coinvolti collaborino al salvataggio: il comandante della nave ha l’obbligo di salvare i naufraghi, lo stato di bandiera deve assicurarsi che le navi ottemperino ai regolamenti internazionali e lo Stato che coordina i soccorsi e che gestisce la zona SAR deve indicare il place of safety per lo sbarco. Del resto anche nel codice di condotta delle ONG varato da Minniti (che non tutte le ONG hanno sottoscritto) prevedeva per le organizzazioni non governative  l’impegno a comunicare al competente MRCC l’idoneità tecnica (relativa alla nave, al suo equipaggiamento e all’addestramento dell’equipaggio) per le attività di soccorso, fatte salve le applicabili disposizioni nazionali ed internazionali concernenti la sicurezza dei natanti e le altre condizioni tecniche necessarie alla loro operatività e l’impegno ad assicurare che, quando un caso SAR avviene al di fuori di una SRR ufficialmente istituita, il comandante della nave provveda immediatamente ad informare le autorità competenti degli Stati di bandiera, ai fini della sicurezza, e il MRCC competente per la più vicina SRR, quale “better able to assist”, salvo espresso rifiuto o mancata risposta di quest’ultimo.

linee guida salvataggi mare

Al momento del salvataggio da parte della Alan Kurdi la nave aveva l’obbligo di avvertire il MRCC competente per farsi assegnare un POS. Dal momento che la Libia nemmeno per Salvini è un porto sicuro una volta interpellata l’Italia aveva l’obbligo di concedere il Pos, in forza della Convenzione di Amburgo: in particolare il punto 2.1.9. la Convenzione stabilisce che nel caso in cui le Parti contraenti vengano informate che una persona è in pericolo in mare, in una zona in cui una parte contraente assicura il coordinamento generale delle operazioni di ricerca e di salvataggio, le autorità responsabili di detta parte adottano immediatamente le misure necessarie per fornire tutta l’assistenza possibile. È la legge a dire che il comandante ha l’obbligo di salvare, lo stato bandiera di vigilare che il comandante rispetti tale obbligo, lo stato che ha in “carico” la zona Sar di coordinare i soccorsi. Per come viene raccontata dai giornali la decisione dei giudici appare incomprensibile.

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Su Twitter il ricercatore dell’ISPI Matteo Villa scrive che il titolo del Corriere della Sera “Le Ong sbarchino nei loro paesi” è errato perché «per i giudici chi soccorre non deve sbarcare nel Paese di bandiera (spesso sarebbe ridicolo, o folle), ma farsi coordinare da quello». La solita zona grigia del diritto internazionale, commenta Villa che aggiunge «per il diritto internazionale neppure il coordinamento compete allo Stato di bandiera, ma agli Stati responsabili della loro zona SAR. Il coordinamento dello Stato di bandiera è facilitante e residuale».

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Come aveva spiegato a luglio il Redattore Sociale la legge del mare contiene numerose zone grige che gli stati sfruttano per rimpallarsi le responsabilità dei salvataggi. Ed è in quella zona grigia che Salvini ha pensato di incardinare la sua trovata propagandistica dei “porti chiusi”. Come detto però le norme non richiedono un coordinamento attivo da parte degli stati bandiera (immaginate che a salvare i migranti nel Mediterraneo sia una nave da carico battente bandiera panamense, è successo) ma gli Stati che hanno la competenza sulla specifica zona SAR. E qui casca l’asino: se il salvataggio avviene in acque SAR libiche i libici non possono indicare il proprio paese come place of safety, restava l’Italia, ma Matteo Salvini “chiudeva i porti”.

Leggi anche: L’allarme di Salvini: il MES vuole mettere le mani nei conti correnti degli italiani

 

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